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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni fissate nell'Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2022 relative ai Comuni di Platì, Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Disposizioni relative ai Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, nella parte in cui il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato, per motivi di carattere sanitario ed ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, l'applicazione nel comune di Bova Marina, per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 fino a tutto il 26 gennaio 2022, delle misure inerenti la c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; nonché -nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio- di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque coordinato o connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Bova Marina il 20/1/2022: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni fissate nell'Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2022 relative ai Comuni di Platì, Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Disposizioni relative ai Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara, Stignano, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”, nella parte in cui il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato, per motivi di carattere sanitario ed ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, l'applicazione nel comune di Bova Marina, per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 fino a tutto il 26 gennaio 2022, delle misure inerenti la c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; nonché -nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio- di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque coordinato o connesso.

Giustizia amministrativa202200076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022, nella parte relativa all'applicazione al Comune di Bova Marina delle misure della cosiddetta zona arancione per il periodo dal 17 al 26 gennaio 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Bova Marina ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ordinanza regionale adottata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, contestando le misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19 applicate al territorio comunale. Nel corso del giudizio il Comune ha notificato e depositato, il 16 marzo 2026, una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la rinuncia non rispettava tutte le formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza. Pertanto, la rinuncia irrituale non poteva determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione è stata considerata univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia... Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere ... argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La rinuncia formalmente irregolare non determina l'estinzione del giudizio, ma può costituire, in presenza di un comportamento univoco della parte, elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 32, comma 3, legge n. 833/1978

    Costituisce la base normativa indicata nell'ordinanza regionale impugnata per l'adozione di misure in materia di igiene e sanità pubblica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 84, comma 3, c.p.a., è irrituale e non può comportare l'estinzione del giudizio.
  • La rinuncia irrituale può tuttavia essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando esprima in modo univoco il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse è desunta dal comportamento processuale della parte, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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