Sentenza n. 56/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo - del silenzio serbato dal Comune di Trecchina sull’atto di atto di diffida notificato in data 27 novembre 2024; con riguardo ai motivi aggiunti - del sopravvenuto provvedimento comunale n. 178 dell’8 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida volta alla ripianificazione e riclassificazione urbanistica di alcuni comparti, nonché successivo diniego comunale impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Trecchina su una diffida notificata il 27 novembre 2024, diretta a ottenere la ripianificazione e riclassificazione urbanistica dei comparti nn. 19, 20, 22, 23, 24 e 30, già interessati da un piano particolareggiato approvato nel 1999. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato il provvedimento n. 178 dell’8 gennaio 2025, di reiezione della diffida, impugnato con motivi aggiunti. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il termine per impugnare non fosse decorso per mancata notificazione personale del diniego e ha dedotto impedimenti alla tempestiva consultazione della PEC del difensore. Il TAR ha rilevato inoltre, in via subordinata, la mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato, individuabile nei titolari di diritti reali sui fondi interessati dalla richiesta di ripianificazione.
La decisione
Il ricorso introduttivo contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile con precedente ordinanza, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva adottato un provvedimento espresso. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha dichiarati irricevibili. Il provvedimento comunale era stato comunicato il 9 gennaio 2025 all’indirizzo PEC del difensore del ricorrente, indicato anche nell’istanza stragiudiziale quale recapito per le comunicazioni. I motivi aggiunti sono stati notificati soltanto il 22 maggio 2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso che fosse necessaria una comunicazione personale al ricorrente e ha ritenuto irrilevanti gli impedimenti soggettivi dedotti dal difensore nella consultazione della PEC, poiché non idonei a sospendere o impedire il decorso del termine. Il TAR ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, individuabile nei titolari di diritti reali sui terreni interessati dalla ripianificazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata con il ricorso introduttivo.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per la proposizione dell’azione avverso il silenzio; il giudizio è divenuto improcedibile dopo l’adozione del provvedimento espresso.
art. 41 c.p.a.
Impone la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; il TAR ha individuato tali soggetti nei titolari di diritti reali sui fondi interessati dalla ripianificazione.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento amministrativo alla PEC del difensore che ha presentato l’istanza da cui il procedimento trae origine e che ha indicato tale recapito per le comunicazioni è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, anche in assenza di notificazione personale al soggetto interessato.
- Gli impedimenti soggettivi del difensore alla consultazione della casella PEC non incidono sul decorso del termine decadenziale per impugnare il provvedimento comunicato tramite quella casella.
- Quando, durante il giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza, viene meno l’interesse alla decisione dell’azione contro l’inerzia, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.
- L’impugnazione di un provvedimento volto a incidere sulla pianificazione urbanistica deve essere notificata anche ad almeno un controinteressato individuabile nei titolari di diritti reali sui fondi direttamente interessati dalla modifica urbanistica; la mancata evocazione determina l’inammissibilità del ricorso.
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