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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 118/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per estorsione aggravata e lesioni. Andrade contestava la mancanza di elementi logici che provassero la sua partecipazione all'estorsione, sostenendo di essere intervenuto solo in difesa di De Vita e che la violenza non fosse finalizzata a un profitto ingiusto (la birra) ma a reagire a un rifiuto. Si chiedeva la riqualificazione in violenza privata ex art.110 c.p., il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., l'esclusione della recidiva e la prevalenza delle attenuanti generiche per contenere la pena. De Vita deduceva che la violenza non era finalizzata all'omesso pagamento delle precedenti consumazioni, che le lesioni derivavano dall'intervento di Andrade e non erano riconducibili alla sua condotta, e chiedeva analoghe deduzioni sulle attenuanti e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure proponessero una rivalutazione del merito e quindi fossero precluse in sede di legittimità, confermando che la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa e le immagini di videosorveglianza, ricostruendo una comune finalità criminosa tra i due imputati. Ha ribadito il principio secondo cui, nel concorso di persone, ciascun compartecipe risponde anche degli atti altrui quando le volontà si combinano e le condotte si inseriscono causalmente nell'impresa criminosa, confermando la responsabilità di De Vita anche per le lesioni. Ha altresì confermato la mancata riconoscibilità dell'attenuante ex art.62 n.4 c.p., la corretta valutazione della recidiva e del confronto fra attenuanti e aggravanti e la legittimità della dosimetria della pena (pena nel minimo edittale). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il principio del concorso di persone: la Corte ha ritenuto che, quando diverse volontà si combinano per produrre lo stesso evento e le azioni dei partecipanti si integrano causalmente, ciascun compartecipe risponde sia degli atti personali sia di quelli dei correi nei limiti dell'impresa criminosa concordata.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    L'attenuante invocata dai difensori è stata ritenuta non applicabile: la Corte d'appello ha fornito motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione per spiegare l'impossibilità di riconoscerla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare le parti che hanno proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che sollecitano una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili: bisogna dimostrare vizi logici o di motivazione, non proporre ricostruzioni alternative.
  • Nel concorso di persone, se le volontà dei partecipanti si combinano e le condotte si inseriscono causalmente nell'impresa criminosa, ciascun compartecipe può essere ritenuto responsabile anche per atti materiali posti in essere da altri.
  • Per ottenere la riqualificazione della fattispecie (es. da estorsione a violenza privata) occorre mostrare che manchi l'elemento soggettivo e l'ingiusto profitto in modo tale da compromettere la logica della motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche non sono spesso sufficienti in sede di legittimità.
  • La mancata concessione di attenuanti (art.62 n.4) o il riconoscimento della recidiva richiedono contestazione specifica della motivazione del giudice: è necessario evidenziare lacune o illogicità nella valutazione, non solo disaccordo sulla valutazione compiuta.
  • Il ricorso in Cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e ulteriori sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso.

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