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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-398/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 novembre 2021. — ELVOSPOL contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Non pagamento totale o parziale del prezzo per fallimento del debitore – Condizioni previste da una normativa nazionale per la rettifica dell’IVA a valle – Condizione per la quale il credito parzialmente o totalmente insoluto non deve essere sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice – Mancato rispetto. — Causa C-398/20

Giurisprudenza europea62020CJ0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una norma ceca che impediva la rettifica dell’IVA per crediti insoluti sorti nei sei mesi prima del fallimento del debitore. Richiamando il principio di neutralità e la disciplina dell’articolo 90 della direttiva IVA, ha ritenuto che un’esclusione automatica e generale della rettifica non sia consentita. La misura non è giustificata né dalla deroga per il non pagamento né dagli obblighi aggiuntivi ammessi per prevenire evasioni o garantire la riscossione.

IVA – art. 90 direttiva 2006/112/CE – illegittimità di una norma nazionale che nega la rettifica della base imponibile per crediti insoluti sorti nei sei mesi precedenti il fallimento del debitore

La questione giuridica

Se l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che subordina la rettifica dell’IVA a valle, in caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte di un debitore fallito, alla condizione che il credito insoluto non sia sorto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del debitore.

Principio di diritto

L’articolo 90 della direttiva IVA osta a una norma nazionale che escluda in modo automatico la rettifica della base imponibile per i crediti parzialmente o totalmente insoluti sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del debitore, quando tale esclusione non è collegata a elementi oggettivi che escludano la definitiva irrecuperabilità del credito. Una simile condizione non può essere giustificata né dalla deroga dell’articolo 90, paragrafo 2, né dalle misure dell’articolo 273, perché fa gravare sul soggetto passivo l’IVA non effettivamente percepita e compromette la neutralità dell’imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE

Rettifica dell’IVA per crediti insoluti e fallimento del debitore

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Krajský soud v Brně e riguarda l’interpretazione dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE in materia di riduzione della base imponibile IVA. La controversia oppone la società ELVOSPOL s.r.o. all’amministrazione finanziaria ceca sul diniego di una rettifica dell’IVA a valle relativa a una fattura rimasta insoluta a seguito del fallimento del debitore.

Fatti e procedimento principale

ELVOSPOL aveva effettuato una cessione di merci alla società MPS Mont a.s.; successivamente, il giudice ceco aveva dichiarato il fallimento di quest’ultima. La società creditrice aveva quindi chiesto di rettificare la base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge ceca sull’IVA, ma l’amministrazione fiscale e poi la Direzione delle finanze competente in materia di ricorsi avevano respinto la richiesta.

La ragione del diniego era che il credito insoluto era sorto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del debitore, circostanza che, secondo la normativa nazionale, escludeva il diritto alla rettifica. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se tale condizione sia compatibile con l’articolo 90 della direttiva IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 63 della direttiva IVA, sul momento di esigibilità dell’imposta;
  • l’articolo 73, sulla determinazione della base imponibile;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, sulla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale, e il paragrafo 2, che consente una deroga per il non pagamento;
  • l’articolo 273, che consente agli Stati membri di prevedere obblighi necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni.

Ragionamento della Corte sull’articolo 90 della direttiva IVA

La Corte ricorda che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime un principio fondamentale della direttiva IVA: la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente percepito. Ne deriva che, se il prezzo non è pagato in tutto o in parte, l’imposta deve essere ridotta.

La deroga dell’articolo 90, paragrafo 2, è ammessa solo per il non pagamento e serve a fronteggiare l’incertezza sulla riscossione, ad esempio quando il mancato pagamento sia difficile da verificare o solo temporaneo. Tuttavia, tale facoltà non consente agli Stati membri di escludere in modo generale e automatico la riduzione della base imponibile.

Nel caso esaminato, la norma ceca non era collegata a un accertamento concreto dell’irreperibilità del credito né al suo trattamento effettivo nella procedura fallimentare. Essa escludeva la rettifica solo perché il credito era sorto nei sei mesi precedenti il fallimento, anche se potesse poi risultare definitivamente irrecuperabile. Per la Corte, una simile regola viola la neutralità dell’IVA, poiché fa sopportare al creditore un’imposta non incassata.

Esclusione della giustificazione fondata sull’articolo 273

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la norma nazionale sarebbe giustificata dall’articolo 273 della direttiva IVA. Sebbene tale disposizione consenta misure per garantire la riscossione e prevenire le evasioni, esse devono essere strettamente necessarie, proporzionate e non devono rimettere in discussione la neutralità fiscale.

Secondo la Corte, il solo fatto che un credito sia sorto poco prima del fallimento non consente di presumere una frode o un abuso. Inoltre, un divieto assoluto di rettifica eccede quanto necessario per perseguire l’obiettivo di contrasto all’evasione e non può essere considerato una misura diretta ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE osta a una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’IVA alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del debitore, quando tale condizione non consente di escludere che il credito diventi definitivamente irrecuperabile.

Il principio affermato è che gli Stati membri non possono introdurre criteri automatici e sganciati dalla concreta irrecuperabilità del credito per negare la rettifica della base imponibile IVA in caso di mancato pagamento, poiché ciò contrasterebbe con il principio di neutralità dell’imposta.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilefallimento e crediti insolutineutralità fiscalerettifica dell’imposta a valle

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