Cassazione Civile, Ordinanza n. 24520/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 1979 con cui una società aveva promesso di vendere a due soggetti un appartamento in Brindisi, con prezzo in parte da corrispondersi mediante accollo di mutuo fondiario. I promissari acquirenti, poi convenuti dal curatore del fallimento della loro società di fatto e successivamente riassuntisi nel processo, chiedevano l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. perché la promittente venditrice non aveva stipulato il definitivo. Nel corso del giudizio era emerso che l'immobile era stato alienato a terzi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo grave l'inadempimento degli attori; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando il giudizio comparativo tra gli inadempimenti reciproci. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 1218, 1223, 1455 e 2932 c.c. e di varie norme processuali, sostenendo: 1) che la sentenza d'appello sarebbe stata internamente contraddittoria perché aveva parlato di correzione e integrazione della motivazione del primo giudice senza poi operarla; 2) che la Corte territoriale aveva erroneamente confermato il giudizio di comparazione degli inadempimenti; 3) che non si era tenuto conto di precedenti pronunce che avrebbero qualificato come lieve il loro inadempimento; 4) che era contraddittorio che la promittente venditrice, pur chiedendo la risoluzione, avesse accettato in corso di causa un ulteriore pagamento; 5) che la Corte d'appello aveva ingiustamente escluso serietà e buona fede dell'offerta di pagamento formulata dalla curatela nella citazione introduttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso la denunciata insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, osservando che la Corte d'appello aveva sostanzialmente condiviso il ragionamento del tribunale, limitandosi a puntualizzarlo su alcuni aspetti. Ha ribadito che, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando vi siano inadempienze reciproche, il giudice di merito deve compiere un giudizio di comparazione del comportamento complessivo delle parti per stabilire quale inadempimento sia più grave e abbia alterato il sinallagma; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato che i promissari acquirenti non avevano versato l'integrale prezzo, non si erano presentati dal notaio dopo la diffida ad adempiere e avevano riconosciuto un debito di importo inferiore a quello dovuto; perciò il comportamento della venditrice, pur inadempiente, risultava di minor disvalore. È stata anche rilevata l'assenza di specificità e autosufficienza del ricorso quanto alle pregresse statuizioni richiamate. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese perché la resistente non si è difesa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
L'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone il diritto del promissario acquirente all'adempimento e la verifica dell'assetto contrattuale, ma nel caso concreto è stata negata per il prevalere dell'inadempimento dei ricorrenti.
art. 1218 c.c.
Richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla gravità degli inadempimenti reciproci.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisasse violazioni nella decisione impugnata.
art. 1455 c.c.
La Corte conferma che, nei contratti sinallagmatici, la gravità dell'inadempimento va valutata comparativamente ai fini della risoluzione.
art. 110 c.p.c.
Citato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate, ma non è ravvisata alcuna decisività ai fini dell'esito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne riscontrasse violazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure processuali, senza accoglimento.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte vi fondasse alcuna cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge.
art. 375, n. 5, c.p.c.
Richiamato nella fase camerale per la proposta di manifesta infondatezza.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per il contributo unificato iniziale cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando siano allegati inadempimenti reciproci, il giudice di merito deve svolgere un giudizio di comparazione del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale inadempimento sia più grave e abbia determinato l'alterazione del sinallagma.
- Il giudizio sulla gravità comparativa degli inadempimenti, se adeguatamente motivato, è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, salvo omesso esame di un fatto decisivo o radicale anomalia motivazionale.
- La censura di contraddittorietà della sentenza non può risolversi nella mera contestazione che il giudice d'appello abbia integrato o puntualizzato la motivazione del primo giudice, quando il dispositivo e la ratio decidendi restino coerenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se fondato su precedenti giudizi o pronunce pregresse, occorre indicarli e riprodurne in modo adeguato il contenuto rilevante, altrimenti la censura è inammissibilmente generica.
- Ai fini della risoluzione o del rifiuto dell'esecuzione specifica del preliminare, non è decisiva la sola allegazione dell'inadempimento della controparte, ma occorre che la parte istante sia esente o comunque meno gravemente responsabile dell'inadempimento complessivo.
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