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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19278/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame di Foggia che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di convalida del sequestro preventivo (del 18/12/2025) relativo a un cannone acustico a gas e a una bombola di propano, contestati ai sensi dell'art. 30, comma 1, in relazione all'art. 11, comma 3, lett. a) della legge n. 394/1991 (disturbo della fauna nei parchi). Sono proposti cinque motivi: 1) violazione di legge per assenza del requisito spaziale poiché il cannone sarebbe installato fuori dal Parco Nazionale del Gargano e la fauna disturbata frequenterebbe aree esterne al parco; 2) insussistenza del fumus del reato e del pericolo poiché una relazione tecnica dimostrerebbe impatto acustico nullo/trascurabile e mancata significativa sovrapposizione con il Parco o con il sito Natura 2000 ZPS Promontorio del Gargano; 3) carenza del periculum in mora e mancanza di legame funzionale tra bene sequestrato e rischio attuale, nonché mancata considerazione della collocazione e delle modalità d'uso del dispositivo e della possibilità di prescrizioni tecniche; 4) omissione di considerare l'effetto preclusivo derivante dall'annullamento di un precedente sequestro probatorio e insufficiente motivazione rafforzata; 5) mancanza o apparente mancanza della motivazione in relazione alle prove tecniche prodotte e al confronto con le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'impugnante: il bene sottoposto a sequestro risultava di proprietà e utilizzato per conto della Maricoltura Mattinatese Società Cooperativa Agricola, e il ricorrente non ha allegato un interesse personale, concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro né ha prodotto procura speciale a rappresentare la cooperativa. Non essendo dunque soddisfatto il requisito di legittimazione all'impugnazione, la Corte non ha esaminato nel merito le censure (compresi i profili tecnico-scientifici). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente è stato addebitato il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in base a valutazione equitativa e alla giurisprudenza costituzionale richiamata, è stato disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Non è stata invece formulata alcuna statuizione di colpevolezza riguardo alle censure sostanziali.

Norme richiamate

  • Legge 11 agosto 1991, n. 394 (norme sui parchi naturali)

    art. 30 comma 1 in relazione all'art. 11 comma 3 lett. a)

    La norma punisce il disturbo della fauna "nei parchi" e richiede un requisito spaziale di applicazione con riguardo alle aree protette; la querelle difensiva verteva sull'assenza di tale sovrapposizione spaziale, ma la Corte non ha deciso sul merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale

    Consente l'addebito delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stato applicato per caricare le spese sull'iniziatore del gravame.

  • Cassazione, Sez. Unite, sentenza

    Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025 (dep. 2026, Rv. 289319 - 01)

    Stabilisce che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame solo se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro. L'interesse non può limitarsi all'esito favorevole sul merito, ma deve riguardare un pregiudizio concreto a situazioni giuridiche soggettive tutelate.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per motivare la misura equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso fosse presentato con colpa grave; usata per graduare la sanzione pecuniaria accessoria senza ascrivere un comportamento doloso.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento di sequestro preventivo occorre avere un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro: la mera qualità di indagato non è sufficiente se il bene appartiene a terzi.
  • Se il bene sequestrato è di proprietà o è utilizzato per conto di un terzo (es. una cooperativa), l'impugnazione deve essere promossa dal soggetto titolare dell'interesse (o dal legale rappresentante con procura speciale) per evitare l'inammissibilità.
  • Gli elementi tecnico-scientifici prodotti a sostegno della revoca del sequestro (relazioni sull'impatto, valutazioni di sovrapposizione spaziale) sono rilevanti, ma non saranno esaminati dalla Corte superiore se il vizio processuale di legittimazione rende il ricorso inammissibile.
  • In caso di precedente annullamento di un sequestro probatorio è necessario evidenziare se la nuova misura si fonda su presupposti diversi o su fatti sopravvenuti; altrimenti occorre una motivazione rafforzata che giustifichi la nuova cautela.
  • Per contestare il periculum in mora è utile dimostrare il mancato nesso funzionale fra il bene sequestrato e il rischio di dispersione, l'effettiva collocazione del bene, le modalità d'uso e la possibilità di adottare misure tecniche alternative (prescrizioni) meno gravose.

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