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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14004/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) contestazione della configurabilità del reato nella forma tentata e della qualificazione dell'azione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ossia che i fatti non integrerebbero la tentata violenza privata ma un esercizio delle proprie ragioni); (2) censura in ordine all'individuazione del trattamento sanzionatorio applicato in sentenza.

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato che i motivi non erano manifestamente infondati, ma ha constatato che il termine di prescrizione è decorso il 24 settembre 2024, considerando 162 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione COVID relativa al rinvio dell'udienza del 20/03/2020 e 98 giorni per rinvio dal 7/02/2024 al 15/05/2024 per adesione del difensore all'astensione). Non essendoci più effetti civili da decidere (la parte civile ha revocato la costituzione), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per una pronuncia sommaria ai sensi di tale disposizione (ossia il ricorso non era manifestamente infondato) e quindi ha proceduto a valutare il decorso della prescrizione.

  • art. 578 cod. proc. civ.

    La norma sulle statuizioni civili è richiamata per spiegare che non occorre pronunciarsi sulle richieste civili perché la parte civile ha revocato la costituzione; pertanto le statuizioni civili sono cadute.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che il reato è ormai estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le sospensioni dei termini processuali (es. sospensione per emergenza COVID e sospensione per astensione del difensore) incidono sul calcolo della prescrizione e devono essere computate nel termine finale.
  • La revoca della costituzione della parte civile elimina l'esigenza di decidere sulle statuizioni civili nel giudizio di cassazione.
  • L'assenza di manifesta infondatezza del ricorso impone alla Corte di esaminare le questioni sostanziali; tuttavia, anche ove i motivi non siano manifestamente infondati, la prescrizione sopravvenuta estingue il reato e impedisce la conferma della condanna.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare correttamente le sospensioni dei termini e le cause di computo della prescrizione (es. rinvii per COVID, astensione degli avvocati) perché possono determinare l'estinzione del reato.

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