Sentenza n. 5558/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della nota di rigetto prot. 47324 del 25 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU, quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - del parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte della ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento su posto di sostegno, unitamente al presupposto parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota di rigetto del Ministero dell'Istruzione, con cui era stato sostanzialmente negato il riconoscimento del titolo spagnolo denominato "Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" quale specializzazione per il sostegno, nonché il parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli atti connessi. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato l'atto con cui la ricorrente aveva rinunciato all'istanza di riconoscimento presentata nel 2022, finalizzata anche alla partecipazione ai percorsi INDIRE previsti dal decreto interministeriale n. 77/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere una decisione sull'impugnazione del diniego. L'eccezione di improcedibilità è stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato e non è stata contestata dalla ricorrente. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse
La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella sentenza insieme all'art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica applicazione autonoma della disposizione.
Decreto interministeriale n. 77/2025
Individuato come fonte dei percorsi INDIRE cui era finalizzata l'istanza di riconoscimento; non risulta oggetto di autonoma interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza amministrativa il cui esito è oggetto di impugnazione fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione giudiziale e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando l'Amministrazione eccepisce l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorrente non articola difese contrarie, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità, senza esaminare il merito delle censure contro l'atto impugnato.
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