Sentenza del 15/07/2019 n. 4285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte locali - Tari - Avviso di liquidazione - Utenza cessata - Debenza - Onere probatorio per il creditore - Immobile nella disponibilità del creditore - Necessità - Mancanza - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di liquidazione è stato ritenuto nullo perché l’ente creditore non ha provato che l’immobile fosse ancora nella disponibilità del contribuente durante il periodo contestato. La mera esistenza dell’immobile o la precedente attivazione dell’utenza non è sufficiente a dimostrare la debenza della TARI dopo la cessazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza della TARI per il periodo successivo alla cessazione dell’utenza, sostenendo che l’immobile non era più nella sua disponibilità. In tale situazione spetta all’ente impositore dimostrare che, nel periodo oggetto della pretesa, il contribuente aveva ancora la disponibilità dell’immobile e che quindi sussisteva il presupposto per l’applicazione del tributo.
Norme richiamate
Disciplina della TARI
La TARI presuppone la disponibilità o l’occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti. Quando il contribuente contesta la debenza per cessazione dell’utenza, l’ente deve provare la permanenza della disponibilità dell’immobile nel periodo impositivo.
Massime di principio
- In caso di utenza TARI cessata, l’ente non può presumere automaticamente che il tributo resti dovuto per i periodi successivi: deve dimostrare la permanenza della disponibilità o occupazione dell’immobile.
- La cessazione dell’utenza costituisce un elemento rilevante, ma il contribuente dovrebbe conservarne la prova, come comunicazioni di cessazione, riconsegna delle chiavi, contratto terminato o documentazione relativa alla perdita della disponibilità.
- L’onere probatorio sul presupposto della pretesa tributaria grava sull’ente creditore; in mancanza di prova concreta della disponibilità dell’immobile, l’avviso può essere dichiarato nullo.
- La semplice titolarità formale dell’immobile o la precedente iscrizione TARI non dimostra necessariamente che il contribuente ne avesse la disponibilità nel periodo contestato.
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