Cassazione Penale, Sentenza n. 4294/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Kacorri impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'assise d'appello di Firenze, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di accertamento del ne bis in idem internazionale rispetto a una condanna pronunciata dal Tribunale albanese di Lezhe il 17.10.2008 (passata in giudicato il 27.10.2008, pena 14 anni) e alla successiva condanna italiana emessa dalla stessa Corte il 22.01.2010 (pena definitiva 21 anni e 8 mesi, con residuo dopo indulto 18 anni e 8 mesi oggetto dell'ordine di esecuzione). Il ricorrente denunciava, con primo motivo, la violazione degli artt. 666 e 127 c.p.p. per nullità dell'ordinanza dovuta alla mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 29/06/2022 (nonostante nella motivazione dell'ordinanza si faccia riferimento a deduzioni difensive). Con il secondo motivo contestava la errata interpretazione della disciplina del ne bis in idem alla luce delle convenzioni internazionali e degli artt. 6 e 11 cod. pen. Sono stati prodotti motivi nuovi che ribadivano l'importanza dell'acquisizione del verbale dell'udienza camerale del 29/06/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Il Collegio ha rilevato l'indispensabilità dell'acquisizione del verbale dell'udienza camerale del 29/06/2022 e delle notificazioni del decreto di fissazione di quella udienza; essendo tali atti non stati trasmessi e non risultando dunque instaurato il contraddittorio, la Cassazione ha dichiarato la nullità generale e assoluta dell'ordinanza (richiamando l'applicazione estensiva delle previsioni relative all'omessa citazione dell'imputato e all'assenza obbligatoria del difensore). In forza di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'assise d'appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Invocato dai difensori per denunciare la nullità dell'ordinanza per mancata notifica dell'udienza camerale; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla irregolare instaurazione del contraddittorio
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 666 c.p.p. dai difensori in tema di nullità per difetto di notifica; la mancata produzione delle notificazioni ha portato alla declaratoria di nullità
art. 6 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in connessione con la disciplina del ne bis in idem e le convenzioni internazionali; la Corte di Cassazione ha però deciso sul vizio procedurale senza entrare nel merito dell'interpretazione sostanziale
art. 11 cod. pen.
Citado dal ricorrente nell'argomentazione sulla rilevanza delle convenzioni internazionali rispetto al ne bis in idem; la questione è stata assorbita dalla Cassazione in ragione della nullità procedurale riscontrata
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Applicati dalla Corte di Cassazione per dichiarare la nullità di ordine generale e di carattere assoluto dell'ordinanza impugnata, in quanto mancava la prova delle notificazioni e quindi il contraddittorio non era stato instaurato
Massime di principio
- La mancata notifica dell'atto che fissa un'udienza camerale, o l'assenza della relativa documentazione probatoria, può determinare la nullità assoluta del provvedimento adottato in quella sede se ne deriva la mancata instaurazione del contraddittorio.
- Quando si propongono eccezioni relative al ne bis in idem basate su sentenze straniere, è fondamentale verificare e dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio; i vizi procedurali formali possono portare all'annullamento senza che il giudice entri nel merito delle questioni internazionalistiche.
- In sede di impugnazione è utile richiedere espressamente l'acquisizione del verbale dell'udienza e delle prove di notifica; l'assenza di tali documenti espone la decisione a censura per nullità rilevabile d'ufficio.
- Distinguere sempre le questioni procedurali dalle questioni di merito: una sentenza di annullamento per vizi procedurali rimette le parti nella posizione di rinnovare il giudizio, dove potranno essere nuovamente valutate le questioni sostanziali come il ne bis in idem internazionale.
- La Corte di Cassazione può assorbire censure di merito (es. interpretazione delle convenzioni internazionali) se riscontra un vizio procedurale decisivo che impedisce la valutazione del merito stesso.
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