Sentenza n. 6700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota regionale e il verbale ASL relativi all'interpretazione del D.C.A. n. 154/2014 e alla permanenza degli standard assistenziali della Sezione B dell'Allegato A alla D.G.R.C. n. 6757/1996
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per effetto della sottoscrizione di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 contenenti una clausola di salvaguardia. L'appellante ha sostenuto che la controversia non riguardasse i tetti di spesa o le tariffe, ma i criteri organizzativi, gli standard assistenziali e le dotazioni di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni riabilitative. Ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell'autovincolo derivante dal parere dell'Avvocatura regionale; erronea interpretazione del D.C.A. n. 154/2014 e insussistenza di una revoca, anche implicita, della Sezione B dell'Allegato A alla D.G.R.C. n. 6757/1996; violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza, istruttoria e motivazione; erroneità del richiamo alla disciplina sopravvenuta sui setting riabilitativi. L'ASL ha inoltre eccepito la mancata impugnazione della deliberazione aziendale n. 1502/2023 e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso che la clausola di salvaguardia degli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 producesse effetti preclusivi, poiché la rinuncia deve essere interpretata restrittivamente e riguarda i provvedimenti conosciuti al momento della sottoscrizione concernenti la determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. Gli atti impugnati riguardavano invece gli standard organizzativi, i livelli assistenziali e le dotazioni di personale, sicché gli eventuali riflessi economici indiretti non erano sufficienti a ricondurre la controversia nell'ambito della clausola. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla mancata impugnazione della deliberazione aziendale del 2023, poiché solo nel 2024 l'Amministrazione aveva adottato l'interpretazione ritenuta lesiva. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione passiva dell'ASL, essendo stato impugnato il verbale del suo Tavolo tecnico quale atto immediatamente lesivo. Nel merito, il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto perché la disposizione opera nei procedimenti a istanza di parte, mentre la vicenda riguardava attività amministrativa generale e officiosa. È stato respinto anche il motivo sull'autovincolo, poiché il parere dell'Avvocatura regionale aveva natura consultiva interna e non vincolante. Sono stati invece accolti i motivi sull'interpretazione del D.C.A. n. 154/2014. Il decreto, avente a oggetto la rideterminazione delle tariffe delle prestazioni riabilitative, non conteneva una chiara previsione di abrogazione degli standard organizzativi e assistenziali della D.G.R.C. n. 6757/1996. Il punto 3 del decreto, nel revocare la deliberazione del 1996 salvo la parte relativa ai minuti di assistenza e alle dotazioni professionali, doveva essere inteso come conservazione dell'intera Sezione B, dedicata proprio a tali profili. La protratta applicazione dei parametri relativi agli internati gravi e gravissimi fino al 2022 e, secondo la documentazione prodotta in appello, anche nel 2025 e nel 2026, costituiva ulteriore elemento interpretativo contrario all'asserita abrogazione. Le omissioni dell'allegato al decreto non potevano prevalere sul chiaro contenuto del dispositivo né gli ulteriori riferimenti alla D.G.R.C. n. 164/2022, ai LEA e alle determinazioni di So.Re.Sa. dimostravano l'abrogazione della disciplina. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati nei limiti indicati in motivazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La clausola comporta, secondo l'indirizzo richiamato, rinuncia alle azioni relative a tetti di spesa e tariffe già conosciuti al momento della sottoscrizione, ma tale rinuncia è di stretta interpretazione e non si estende alle controversie sugli standard organizzativi e assistenziali.
art. 10-bis l. 241/1990
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La disposizione si applica esclusivamente ai procedimenti ad istanza di parte e non alle attività amministrative generali e officiosamente avviate.
art. 41, comma 2, c.p.a.
L'impugnazione di un atto immediatamente lesivo adottato o formato dall'amministrazione è sufficiente a radicarne la legittimazione passiva, indipendentemente dal carattere vincolato o discrezionale dell'attività svolta.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Sono ammissibili in appello documenti successivi alla sentenza impugnata, utilizzabili per dimostrare la persistente applicazione dei parametri assistenziali.
art. 101, comma 2, c.p.a.
L'appellante può riproporre in appello le domande e i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado.
art. 26 l. 833/1978
Riguarda le prestazioni riabilitative erogate dalla struttura sanitaria privata accreditata; il D.C.A. n. 154/2014 concerneva la rideterminazione delle relative tariffe.
D.C.A. n. 154 del 29 dicembre 2014
revoca la D.G.R.C. n. 6757 del 1996 "ad eccezione della parte in cui vengono fissati i minuti di assistenza per ogni singola funzione o figura professionale per i diversi setting"
Il decreto ha inciso sul sistema tariffario, ma non ha abrogato gli standard organizzativi, i livelli assistenziali e le dotazioni professionali conservati dalla clausola di salvezza riferita alla Sezione B della deliberazione del 1996.
D.G.R.C. n. 6757 del 31 luglio 1996
Sezione B dell'Allegato A
La Sezione B disciplina i minuti di assistenza, gli standard assistenziali e le dotazioni professionali delle strutture riabilitative accreditate e non è stata implicitamente abrogata dal D.C.A. n. 154/2014.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia contenuta negli accordi contrattuali delle strutture sanitarie accreditate, incidendo sul diritto di azione, è di stretta interpretazione e non preclude le controversie relative a requisiti organizzativi, livelli assistenziali e dotazioni di personale per il solo fatto che tali determinazioni possano produrre riflessi economici indiretti sulla gestione della struttura.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 trova applicazione nei procedimenti a istanza di parte e non è invocabile per contestare l'omessa comunicazione dei motivi ostativi nell'ambito di un'attività amministrativa generale e officiosa di disciplina dei requisiti organizzativi e assistenziali delle strutture accreditate.
- Un parere dell'Avvocatura regionale costituisce attività consultiva interna e non determina un autovincolo dell'amministrazione, salvo che una specifica disposizione normativa gli attribuisca efficacia vincolante.
- In assenza di una previsione chiara ed espressa, un atto volto alla rideterminazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie non può essere interpretato come abrogativo degli standard organizzativi e assistenziali che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni; una clausola che salvi i minuti di assistenza e le dotazioni professionali conserva la disciplina corrispondente anche quando essa sia contenuta in una sezione più ampia dell'atto previgente.
- La protratta applicazione amministrativa di una disciplina per più annualità costituisce un significativo elemento interpretativo della sua perdurante vigenza e non è compatibile, senza adeguata spiegazione, con la successiva tesi di una sua integrale abrogazione implicita.
- L'amministrazione che abbia adottato un atto immediatamente lesivo è legittimata passivamente nel giudizio di annullamento, anche se deduce di avere svolto un'attività meramente esecutiva o vincolata.
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