Cassazione Penale, Sentenza n. 51186/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di vedere considerata la condanna del 26/11/2013 (anni 9 per art.416-bis, commessi fino a novembre 2010) nel provvedimento di cumulo del 31/08/2017. Sosteneva che, nonostante il richiamo formale, la predetta condanna non fosse stata effettivamente inserita nel cumulo e che ciò avesse impedito la riduzione della pena complessiva da 39 a 30 anni; deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza del 26/11/2013 era stata effettivamente inserita e considerata nel provvedimento di cumulo (esplicitamente richiamata e computata, con fissazione della pena residua in anni 27, mesi 3 e giorni 7 in conformità all'art.78 cod. pen.). Di conseguenza la richiesta del condannato è priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.416-bis cod. pen.
art.416-bis, comma 1-4, cod. pen.
Indica il reato per il quale era stata inflitta la condanna del 26/11/2013; usata per descrivere la natura della precedente pena da cumulare.
art.78 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene; interpretata come criterio applicato correttamente dal provvedimento di cumulo per determinare la pena residua e dunque a conferma che la condanna del 2013 era stata considerata.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della censura proposta in cassazione (vizi della motivazione: mancanza, contraddittorietà, illogicità). La Corte ha ritenuto la censura infondata perché la motivazione e il conteggio del cumulo risultano consistenti.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della riproduzione integrale del motivo nel ricorso; il motivo è stato comunque esaminato nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Se un provvedimento di cumulo indica espressamente e computa una condanna precedente, la doglianza del condannato circa la mancata considerazione è difficilmente accoglibile: occorre dimostrare concretamente un errore nel calcolo o un'omissione effettiva.
- L'art.78 c.p. regola il cumulo delle pene; in sede di esecuzione il giudice verifica sia l'inclusione formale delle condanne sia la corretta determinazione della pena residua.
- In cassazione le censure sulla motivazione (art.606, comma 1, lett. e) devono indicare in modo chiaro e specifico la contraddizione o l'illogicità e dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dall'asserita omissione.
- La mera affermazione che una sentenza sia stata solo "formalmente" richiamata non basta: il ricorrente deve provare che l'atto impugnato non ha operato il previsto effetto sul cumulo o che il calcolo è errato.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, salvo elementi che escludano la colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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