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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15264/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione (art.110 c.p., artt. 216, comma 1, n.1 e 223 legge fall.) riducendo la pena principale e in parte le pene accessorie. La ricorrente contestava: (i) la mancata applicazione della figura della "bancarotta riparata" sostenendo che versamenti effettuati nel conto della società e anticipazioni per mutui avevano reintegrato il patrimonio prima del dissesto; (ii) vizio di motivazione per il diniego della non menzione ex art.175 c.p., poichè la Corte territoriale avrebbe rigettato il beneficio basandosi solo sulla gravità del reato. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione della non menzione.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta 'bancarotta riparata', poiché i versamenti della ricorrente non sono stati dimostrati come aventi funzione restitutoria specifica e corrispondente alle distrazioni contestate; si ribadisce l'onere probatorio a carico dell'amministratore che ha operato le distrazioni per dimostrare la corrispondenza dei versamenti con atti di segno contrario. Il motivo relativo alla non menzione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità nell'atto di appello (la richiesta era meramente enunciata e non motivata nei fatti e nel diritto). Confermata dunque la condanna e la pronuncia di condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato; citato come norma che inquadra la partecipazione della ricorrente insieme al coniuge deceduto.

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1

    Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte ha interpretato che l'elemento materiale si esclude solo quando vi sia prova che i versamenti abbiano effettivamente reintegrato il patrimonio annullando il pregiudizio per i creditori.

  • Legge fallimentare, art. 223

    Richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta; inserita nel quadro normativo del reato contestato.

  • Codice penale, art. 175

    Norma sulla non menzione della condanna; la Corte territoriale ha negato il beneficio motivando sulla gravità del fatto e sulla necessità di pubblicità per tutela dei terzi; la Cassazione ha giudicato inammissibile il motivo di ricorso per mancata specificazione delle ragioni in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 4

    Previene che l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello può essere rilevata anche in Cassazione; utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla non menzione.

  • Codice penale, art. 133

    Riguarda la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nell'accordare benefici e nel valutare le esigenze di pubblicità a tutela dei terzi.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. L.18/12/2020, n.176) e Decreto-legge 1/04/2021, n.4

    Richiamati esclusivamente in ordine alle richieste scritte del Procuratore generale per la prosecuzione del procedimento in Cassazione nella fase scritta (mancata richiesta di discussione orale).

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della "bancarotta riparata" il debitore/amministratore deve provare che i versamenti o le operazioni effettuate abbiano concretamente reintegrato il patrimonio e annullato il pregiudizio o la potenzialità di danno per i creditori, con un rapporto diretto e specifico con le distrazioni contestate.
  • Versamenti nel conto sociale provenienti dal conto personale dell'amministratore non si presumono automaticamente restitutivi: è necessario il tracciamento e la prova della corrispondenza tra i prelievi e le successive immissioni di risorse.
  • Apporti generici dei soci o anticipazioni per mutui non sono idonei, di per sé, a qualificarsi come riparazione delle condotte distrattive, salvo prova che abbiano avuto la funzione di reintegro rispetto alle distrazioni contestate.
  • La censura sulla mancata concessione della non menzione ex art.175 c.p. richiede specificità nel gravame: una richiesta meramente enunciata in appello senza motivazione fattuale e giuridica determinerà l'inammissibilità del motivo in Cassazione.
  • Il diniego della non menzione può essere compatibile con la concessione di altri benefici (es. sospensione condizionale della pena); le diverse finalità dei benefici possono giustificare decisioni differenziate e non contraddittorie.
  • L'onere probatorio grava in primo luogo sul ricorrente che invoca l'effetto estintivo o riparatorio di atti intrapresi dopo le distrazioni: senza prova specifica, la ricostruzione dei giudici di merito sulla sussistenza del reato prevale.

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