Sentenza del 04/11/2016 n. 22420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.D. aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta nel 2001 sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo. La richiesta, presentata il 12 agosto 2009, si fondava sulla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva ritenuto contraria al principio di parità di trattamento la norma italiana, contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, la quale prevedeva un'aliquota agevolata al raggiungimento di soglie di età diverse per uomini e donne. La CTR aveva ritenuto tempestiva la domanda, applicando il termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla pubblicazione della decisione europea. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che si applicasse il termine decadenziale di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorrente dalla trattenuta o dal versamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha stabilito che il rimborso della maggiore IRPEF doveva essere richiesto entro 48 mesi dalla trattenuta, e non dalla data della successiva pronuncia della Corte di giustizia UE. La dichiarazione di incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione non faceva decorrere un nuovo termine e non consentiva di riaprire rapporti tributari ormai definiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota ridotta sulle somme erogate ai lavoratori di età superiore a 50 anni se donne e a 55 anni se uomini.
La disposizione è stata ritenuta dalla Corte di giustizia UE incompatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, ma tale incompatibilità non ha fatto decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso delle imposte già trattenute.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
La domanda di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento o della trattenuta dell'imposta.
Il termine di 48 mesi si applica anche quando l'indebito deriva dal contrasto della norma fiscale con il diritto dell'Unione europea. La sua scadenza determina la decadenza dal rimborso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Prevede il termine biennale per le domande di rimborso non disciplinate specificamente dalla legge.
Non è stato ritenuto applicabile, perché il rimborso dell'IRPEF trattenuta era già specificamente disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Direttiva 76/207/CEE
Direttiva in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro.
Il contrasto della normativa nazionale con la direttiva ha ampliato retroattivamente la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'aliquota agevolata, ma non ha eliminato i termini nazionali di decadenza per il rimborso.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non richiedeva ulteriori verifiche, la Corte ha rigettato direttamente la domanda del contribuente dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente deve comunque rispettare il termine di decadenza previsto dalla specifica legge tributaria.
- La pronuncia della Corte di giustizia UE, anche se produce effetti retroattivi sul trattamento fiscale, non fa normalmente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso di imposte già versate.
- In presenza di una disciplina specifica del rimborso, come quella dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, essa prevale sul termine generale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Una volta scaduto il termine per il rimborso, il rapporto tributario si consolida e non può essere riaperto sulla base di una successiva evoluzione giurisprudenziale o normativa, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- I termini nazionali di decadenza sono generalmente compatibili con il diritto UE se rispettano esigenze di certezza dei rapporti giuridici e stabilità delle entrate pubbliche e non rendono eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo.
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