Sentenza n. 477/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito della procedura del decreto flussi, un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, rilasciato automaticamente, che era stato successivamente revocato poiché la società cooperativa richiedente era risultata inattiva e priva di una sede effettiva, con conseguente mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Egli impugnava il successivo diniego prefettizio del permesso per attesa occupazione, sostenendo che tale titolo gli spettasse sulla base delle circolari del Ministero dell’Interno n. 3836/2007 e n. 2399/2020. Deduceva inoltre che la mancata instaurazione del rapporto dipendesse da circostanze estranee alla propria responsabilità, che egli avesse maturato un affidamento incolpevole sull’esito favorevole della procedura e che il rilascio fosse imposto dai doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, anche in considerazione degli interessi fondamentali coinvolti. Il ricorrente aveva prodotto tardivamente due buste paga, dichiarate inammissibili, e una successiva comunicazione di assunzione, ritenuta irrilevante perché sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato il diniego. Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la procedura di ingresso per lavoro non va a buon fine per la mancanza originaria dei requisiti indispensabili previsti dalla legge. L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone, secondo il giudice, il possesso di un titolo di soggiorno da rinnovare, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro, oppure una situazione riconducibile alla cessazione o alla mancata instaurazione del rapporto per cause oggettive sopravvenute e non imputabili al lavoratore; non è invece applicabile quando il nulla osta sia stato rilasciato in assenza ab origine dei requisiti di legge e il rapporto non sia mai stato validamente costituito. Il nulla osta è utilizzabile esclusivamente per instaurare il rapporto con il datore che lo ha richiesto e per il lavoratore nominativamente indicato; la sua revoca per l’inattività del datore impedisce di utilizzarlo per un diverso rapporto o per ottenere un permesso per attesa occupazione. L’eventuale incolpevolezza del lavoratore e il suo affidamento non modificano la valutazione della legalità oggettiva della posizione dello straniero, né la disciplina garantisce la permanenza in Italia fino alla regolarizzazione. La circolare n. 3836/2007 non è vincolante ed è comunque superata dall’evoluzione legislativa; la circolare n. 2399/2020, riferita alla speciale procedura di emersione dell’art. 103 d.l. 34/2020, non è applicabile. Anche nella procedura di emersione, il permesso per attesa occupazione presupponeva la sussistenza originaria dei requisiti normativi, non potendo essere rilasciato in presenza di un difetto originario dei presupposti. Il giudice ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Disciplinano il nulla osta al lavoro subordinato e stagionale nell’ambito del decreto flussi; il nulla osta è funzionale all’instaurazione del rapporto con il datore che lo ha richiesto e con il lavoratore indicato.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
Il meccanismo del silenzio-assenso può determinare il rilascio automatico del nulla osta, ma non esclude i successivi controlli e la revoca in presenza di carenza dei requisiti di legge.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone una posizione di soggiorno già qualificata e una cessazione o mancata prosecuzione del rapporto riconducibile a cause non imputabili al lavoratore; non si applica al difetto originario dei requisiti del nulla osta e alla mancata instaurazione ab origine del rapporto.
art. 37 d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare il permesso per attesa occupazione e conferma la necessità dei presupposti collegati a un rapporto di lavoro già instaurato o a una situazione normativamente tutelata.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione non impongono il rilascio di un titolo di soggiorno in deroga ai presupposti legali dell’ingresso e del soggiorno per lavoro.
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disciplina speciale dell’emersione del lavoro irregolare non è applicabile alla procedura del decreto flussi; anche nel relativo ambito il permesso per attesa occupazione presupponeva la sussistenza originaria dei requisiti di emersione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione delle buste paga effettuata soltanto 18 giorni liberi prima dell’udienza pubblica è stata dichiarata tardiva e inammissibile, trattandosi di documenti già formati e producibili entro il termine processuale.
art. 84, commi 3 e 4, c.p.a.
È richiamato con riguardo al precedente giudizio, definito per improcedibilità a seguito di rinuncia tardiva, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato allo straniero entrato in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro quando il rapporto con il datore nominativamente indicato non sia mai stato validamente instaurato per la mancanza originaria dei requisiti di legge del datore o della procedura di ingresso.
- Il nulla osta al lavoro subordinato è funzionalmente e nominativamente collegato al rapporto con il datore che lo ha richiesto; qualora tale rapporto non venga instaurato, il nulla osta non può essere utilizzato per costituire un rapporto diverso né, di per sé, per ottenere un permesso per attesa occupazione.
- La condizione di incolpevolezza del lavoratore straniero e il suo eventuale affidamento sull’esito della procedura non consentono di superare l’assenza dei presupposti legali del soggiorno, poiché la disciplina considera la legalità oggettiva della posizione dello straniero.
- Il permesso per attesa occupazione presuppone una cessazione o mancata instaurazione del rapporto riconducibile a una situazione normativamente tutelata e, in particolare, a cause oggettive e non imputabili al lavoratore sopravvenute rispetto a una procedura originariamente dotata dei requisiti; non copre il difetto originario dei requisiti per il rilascio del nulla osta.
- Le circolari amministrative non possono derogare alla disciplina legislativa né fondare il rilascio di un permesso di soggiorno in assenza dei presupposti previsti dalla legge; una circolare riferita a una speciale procedura di emersione non è applicabile alla diversa procedura del decreto flussi.
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