Cassazione Penale, Sentenza n. 48859/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen. da parte della Corte di appello, nella misura in cui la pena era stata aumentata nella misura della metá anziché di un terzo in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. n.152/91 (ora art. 416-bis, comma 1, c.p.) concorrente con l'aggravante del secondo comma dell'art. 629 c.p. Sosteneva che non si trattava di un mero errore di calcolo emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma di un errore di fatto derivante da una errata valutazione degli atti processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto rappresenta un errore di diritto/di giudizio e non un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario (art. 625-bis c.p.p.). La sentenza impugnata aveva già motivato la compresenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa giustificando l'aumento fino a un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4. Perciò la questione sollevata nel ricorso è manifestamente infondata e non ammessa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 619 cod. proc. pen.
richiamato in riferimento alla rettifica operata dalla Corte di legittimità sulla precedente sentenza di merito
art. 63, comma 4, cod. proc. pen.
criterio moderatore per più circostanze aggravanti ad effetto speciale: si applica la pena prevista per la più grave aumentata fino a un terzo; impedisce il cumulo materiale delle aggravanti ad effetto speciale
art. 7 d.l. n.152/1991 conv. in l. n.203/1991 (ora art. 416-bis, comma 1, c.p.)
circostanza aggravante collegata all'agevolazione mafiosa; rilevata dalla Corte di merito in concorso con altre aggravanti
art. 629 cod. pen., secondo comma
aggravante specifica per il reato di estorsione che è stata valutata in concorso con l'aggravante di cui all'art. 7 dl. 152/91
art. 130 cod. proc. pen.
norma che disciplina la correzione di errori materiali (es. errori di calcolo), distinta dall'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario
art. 625-bis cod. proc. pen.
regola il ricorso straordinario: ammette l'impugnazione per errore di fatto ma non per errori di diritto o di valutazione; il rimedio è interpretato restrittivamente
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, Ciotola; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni)
richiami giurisprudenziali sul criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, e sulla delimitazione tra errore di fatto ed errore di giudizio in relazione al ricorso straordinario
Massime di principio
- Il ricorso straordinario fondato sull'art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errore di fatto ‘‘puro’’ (percezione fuorviante della realtà/scrittura/materialità), non per errori di diritto o di valutazione o di giudizio.
- In presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica il criterio moderatore dell'art. 63, comma 4: si prende la circostanza più grave e la pena relativa può essere aumentata fino a un terzo; il cumulo materiale tra aggravanti ad effetto speciale è generalmente escluso.
- Un vizio consistente in una errata valutazione della sussistenza o del concorso delle aggravanti configura errore di giudizio e non errore di fatto, quindi non è rimediabile con il ricorso straordinario.
- Gli errori meramente materiali o di calcolo possono essere corretti con gli strumenti previsti (es. art. 130 c.p.p.), mentre le decisioni che implicano apprezzamenti discrezionali o valutativi non sono sanabili con rimedi straordinari di carattere 'fatto'.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
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