Sentenza n. 11185/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 14 luglio 2025, con il quale è stata disposta “La cancellazione dall’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della Legge n. 220/2010 della ditta individuale Angelini Tiziano, con sede in Nepi, Via Garibaldi 38……Cod. AAMSIS5200219869E”, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dal RIES per ritenuta mancanza del titolo abilitativo ex art. 86 TULPS all’installazione di apparecchi da intrattenimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, subentrato nella gestione di un esercizio commerciale mediante SCIA presentata al SUAP, era autorizzato anche alla vendita di alimenti e bevande non alcoliche. A seguito dell’accertamento della presenza di un apparecchio AWP, l’ADM ha disposto la cancellazione dal RIES, ritenendo che la SCIA relativa a un esercizio di vicinato e a una rivendita di tabacchi non fosse idonea a integrare il titolo previsto dall’art. 86 TULPS. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 86, 88 e 110 TULPS e degli artt. 152 e 176 del regolamento di esecuzione, sostenendo che la vendita al minuto di bevande, anche senza servizio assistito, è sufficiente a integrare il presupposto autorizzatorio dell’art. 86 TULPS. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, lamentando che l’ADM avesse considerato soltanto la qualificazione formale dell’attività come rivendita di tabacchi, senza valutare il contenuto della SCIA, la nota del Comune attestante l’abilitazione alla vendita di alimenti e bevande e le concrete modalità di esercizio. L’Amministrazione ha sostenuto che il ricorrente disponesse soltanto di una SCIA per esercizio di vicinato, inidonea ad abilitare l’installazione di apparecchi da gioco, e che avesse dichiarato mendacemente il possesso della licenza ex art. 86 TULPS; ha inoltre escluso l’equiparazione tra vendita e somministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di cancellazione dal RIES. Ha interpretato l’art. 86, comma 1, TULPS in combinato disposto con l’art. 152 del regolamento di esecuzione, ritenendo che la licenza o altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, debba essere valutato per il suo contenuto sostanziale e non per il nomen formale. La formula normativa relativa agli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano bevande comprende anche la vendita al minuto di bevande non alcoliche, senza necessità di somministrazione con servizio assistito. Pertanto, una SCIA che abiliti anche alla vendita di alimenti e bevande può svolgere la funzione autorizzatoria richiesta dall’art. 86 TULPS per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 TULPS. Il giudice ha distinto tale fattispecie dalla raccolta di scommesse, per la quale è necessaria la diversa autorizzazione ex art. 88 TULPS. Ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, poiché l’ADM si è basata sulla qualificazione formale dell’attività come rivendita di tabacchi e sulle autocertificazioni della procedura RIES, omettendo di considerare la SCIA e la dichiarazione del Comune di Nepi, nonché di verificare concretamente l’attività di vendita di bevande. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 TULPS
«altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano […] bevande anche non alcoliche»
La disposizione comprende anche la vendita al minuto di bevande, senza richiedere necessariamente la somministrazione con servizio assistito; il relativo titolo può abilitare all’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 TULPS.
art. 152 R.D. 635/1940
«la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, svolge […] la funzione di autorizzazione ai fini dell’art. 86»
Rileva il contenuto sostanziale dell’attività autorizzata, indipendentemente dalla denominazione formale del titolo.
art. 88 TULPS
L’autorizzazione specifica è necessaria per la distinta attività di raccolta delle scommesse, non per la mera installazione di apparecchi da intrattenimento.
art. 110 TULPS
La controversia riguarda apparecchi di cui ai commi 6 e 7; per la loro installazione in locali già muniti del titolo ex art. 86 non opera il regime autorizzatorio proprio della raccolta di scommesse.
art. 176 R.D. 635/1940
È richiamato quale disposizione rilevante per la valutazione del titolo e delle modalità concrete di esercizio dell’attività.
art. 71 d.lgs. 59/2010
La disposizione è indicata quale fonte dei requisiti professionali posseduti dal ricorrente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l’obbligo di restituzione del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 86 TULPS, la vendita al minuto di bevande, anche non alcoliche e anche senza servizio assistito, rientra tra le attività soggette al titolo di pubblica sicurezza e può integrare il presupposto autorizzatorio per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 TULPS.
- L’art. 152 del regolamento di esecuzione del TULPS impone di considerare il contenuto sostanziale dell’attività autorizzata e non la denominazione formale della licenza o della SCIA.
- La presenza di un titolo che abilita anche alla vendita di alimenti e bevande può soddisfare il requisito dell’art. 86 TULPS indipendentemente dal fatto che tale attività sia accessoria o non prevalente rispetto alla rivendita di tabacchi.
- L’autorizzazione ex art. 88 TULPS riguarda la distinta attività di raccolta delle scommesse e non è richiesta per la mera installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 TULPS.
- Nel procedimento di cancellazione dal RIES, l’amministrazione deve valutare tutti gli elementi istruttori rilevanti, compresi il contenuto della SCIA e le attestazioni dell’ente competente, e non può fondare la decisione sulla sola qualificazione formale dell’attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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