Cassazione Penale, Sentenza n. 11715/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) nullità delle sentenze di primo e secondo grado per fatto che il viceprocuratore onorario che ha rappresentato l'accusa in primo grado era privo di delega; 2) omessa o insufficiente motivazione sull'entità della pena applicata per il reato satellite (art. 385 c.p.) in violazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127/2021, che richiede motivazione distinta per gli incrementi di pena relativi ai reati satellite nel reato continuato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità dedotta sia una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) e che, poiché l'atto nullo si è verificato in udienza alla presenza del difensore ma l'eccezione non è stata sollevata immediatamente ma solo in appello, il ricorrente è decaduto dal potere di eccepire la nullità (artt. 180 e 182 c.p.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: le Sezioni Unite (n. 47127/2021) richiedono che il giudice calcoli e motivi distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con un grado di dettaglio commisurato all'entità dell'aumento; nel caso di specie il giudice di merito ha fissato la pena per il reato principale (art. 496 c.p.) in 1 anno e ha applicato un aumento di 6 mesi per il reato satellite (art. 385 c.p.), motivandolo con la gravità oggettiva e soggettiva e richiamando modalità della condotta e precedenti, ritenuto sufficiente per assolvere l'onere motivazionale. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale che descrive il reato satellite contestato; la sua applicazione ha comportato un aumento della pena rispetto al reato principale
art. 496 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato ritenuto più grave nel caso, per il quale è stata inflitta la pena base
art. 178 cod. proc. pen.
Classifica le nullità in categorie (qui: nullità di ordine generale a regime intermedio), rilevante per stabilire termini e modalità di deducibilità
art. 180 cod. proc. pen.
«Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»
Stabilisce i limiti temporali per la rilevabilità delle nullità a regime intermedio: non possono essere dedotte dopo la deliberazione della sentenza del grado pertinente
art. 182 cod. proc. pen.
«Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4»; «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza»
Riduce i termini di deducibilità quando la parte era presente al compimento dell'atto nullo: l'eccezione deve essere proposta immediatamente prima o dopo l'atto, pena decadenza
Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
"In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite"
Principio che impone al giudice di motivare separatamente e con adeguato livello di dettaglio gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, in relazione alla loro entità per evitare un cumulo materiale e per rispettare i limiti di proporzione (art. 81 c.p.)
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella valutazione della proporzione tra le pene e nel divieto di cumulo materiale; funge da parametro per verificare la correttezza del calcolo degli aumenti
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (trattamento senza intervento delle parti), rilevante solo sul piano del rito
Massime di principio
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) devono essere eccepite entro termini rigorosi: se l'atto nullo è compiuto in presenza della parte, l'eccezione va proposta immediatamente prima o immediatamente dopo l'atto; altrimenti va proposta entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p.; in caso contrario si decade dal relativo rimedio.
- Quando si contesta la legittimazione o la delega di chi rappresenta l'accusa (es. viceprocuratore onorario), la questione va sollevata tempestivamente in udienza; la mancata eccezione immediata può rendere la nullità inoppugnabile per decadenza.
- Sui reati continuati con reato principale e reati satellite, il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun satellite (Sez. Un. n. 47127/2021); il livello di dettaglio richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e deve consentire di verificare l'assenza di cumulo materiale e il rispetto dei limiti di proporzione.
- Per difendersi efficacemente, l'avvocato deve vigilare sin dall'udienza di primo grado sulla regolarità degli atti processuali e sollevare immediatamente eventuali nullità formali o sostanziali; in caso di dubbio sulla delega dell'accusa, chiedere l'esibizione o la verità documentale tempestiva.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni economiche accessorie (qui: versamento alla Cassa delle ammende).
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