Sentenza n. 101/2026 - Napoli, Sezione 2
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, a) della comunicazione prot. n. 29230 del 6.11.2025, ricevuta in pari data, con cui il Dirigente dell'Istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “ Rainulfo Drengot ” di Aversa, informava i ricorrenti che per l'anno scolastico 2025/2026 “ è stata assegnata la seguente quota di ore di sostegno per l'alunno -OMISSIS-: 18 ore settimanali ”, in virtù dell'organico di fatto assegnato all'Istituto Scolastico dall'U.S.R. Campania - Ambito territoriale di Caserta in base alla documentazione fornita e alla certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92; b) del Piano Educativo Individualizzato, approvato in data 15.10.2025 e trasmesso ai ricorrenti in data 17.11.2025, nella parte in cui ha illegittimamente riconosciuto all'alunno -OMISSIS- solo 18 ore settimanali di copertura del docente di sostegno, non adeguate alla sua patologia del minore e non idonee a garantire il prescritto rapporto 1:1; c) se e per quanto occorra, degli eventuali provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti ai ricorrenti) con i quali il Ministero dell'Istruzione l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Territoriale di Caserta hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico all'alunno; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti; NONCHE' per l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS-, per l'anno in corso, ad ottenere dall'Amministrazione Scolastica competente l'assegnazione del sostegno scolastico per un numero di ore adeguato alla sua patologia delle concrete esigenze, ovvero il massimo previsto per legge: rapporto 1:1 pari a 32 ore settimanali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026 e comunicazione del dirigente scolastico che assegnavano 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 32 ore di frequenza
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI e la comunicazione scolastica nella parte in cui limitavano a 18 ore settimanali il sostegno didattico, chiedendo l’accertamento del diritto del minore alla copertura integrale dell’orario scolastico, pari a 32 ore. Il minore era riconosciuto invalido al 100% e in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. I ricorrenti hanno dedotto l’inadeguatezza della misura rispetto alla patologia e alle esigenze individuali, nonché l’illegittimità della riduzione motivata dalla carenza dell’organico di sostegno. Il TAR ha rilevato che lo stesso PEI riconosceva la necessità di un supporto continuativo, ma assegnava soltanto 18 ore su 32, ravvisando una motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria. È stata inoltre contestata la mancata tempestiva richiesta, da parte del dirigente scolastico, di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando in parte qua il PEI e accertando il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno per tutta la durata dell’orario di frequenza scolastica. Il Collegio ha ritenuto illegittima l’assegnazione di sole 18 ore perché non coerente con la necessità di sostegno continuativo riconosciuta dallo stesso PEI e perché l’amministrazione non aveva dimostrato di avere tempestivamente richiesto posti di sostegno in deroga. La carenza di organico o di risorse finanziarie non può giustificare la compressione del diritto all’inclusione scolastica, costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato. Il sistema normativo consente l’adeguamento dell’organico di fatto mediante posti in deroga, la cui richiesta costituisce un passaggio necessario quando le esigenze individuali impongano la copertura integrale. Il TAR ha precisato che non sussiste un automatismo assoluto tra disabilità grave o sostegno intensivo e rapporto 1:1 per l’intero orario: una copertura inferiore può essere legittima solo se sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con il PEI, con la documentazione sanitaria e funzionale e con l’effettivo utilizzo delle risorse. Nel caso concreto tale motivazione mancava e la riduzione era stata ricondotta alla carenza di organico. L’amministrazione è stata condannata ad attribuire il sostegno per l’intero orario scolastico entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altre autorità per le valutazioni sulle criticità organizzative e sulle eventuali responsabilità.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; il sostegno è intensivo quando la compromissione riduce l’autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La disposizione collega la condizione di disabilità certificata all’obbligo pubblico di predisporre i sostegni necessari e individua nel sostegno intensivo una situazione che può richiedere interventi permanenti, continuativi e globali.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quali fondamento del diritto all’inclusione scolastica e alle misure di sostegno necessarie alla frequenza e all’integrazione dell’alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base delle esigenze individuali dell’alunno, obiettivi, interventi e proposta delle ore di sostegno, con motivazione coerente con la documentazione e con il progetto educativo.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l’ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
La richiesta tempestiva dei posti di sostegno, anche in deroga all’organico di diritto, costituisce un passaggio necessario per assicurare le risorse richieste dal PEI.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela, imponendo all’amministrazione il compimento degli atti necessari all’attuazione della decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
È richiamato quale base normativa per l’istituzione di posti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
È richiamato per l’adeguamento dell’organico di fatto alle effettive esigenze di sostegno.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
È richiamato quale fondamento dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’attuazione delle misure previste dal PEI.
art. 34-bis l. 104/1992
art. 81 Cost.
L’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non consente al giudice o all’amministrazione di comprimere diritti incomprimibili sulla base di esigenze di equilibrio di bilancio.
artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.
Sono richiamati come fondamento costituzionale dell’integrazione scolastica e del diritto fondamentale all’istruzione degli alunni con disabilità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il diritto dell’alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie per l’inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere limitato sulla sola base della carenza di risorse finanziarie o di organico.
- Il PEI deve determinare o proporre le ore di sostegno in modo individualizzato, coerente con la documentazione sulla disabilità, con le esigenze concrete dell’alunno, con gli obiettivi educativi e con l’effettivo utilizzo delle risorse; una quantificazione contraddittoria rispetto alla necessità di sostegno continuativo è illegittima.
- La disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non comportano automaticamente la copertura integrale dell’intero orario scolastico mediante rapporto 1:1; una copertura inferiore è ammissibile soltanto se adeguatamente motivata in relazione alle esigenze individuali e al progetto educativo.
- Quando il PEI e il GLO evidenziano la necessità della copertura integrale, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. La mancata richiesta è illegittima se l’amministrazione non dimostra di averla effettuata o che l’ufficio scolastico non abbia potuto soddisfarla.
- In presenza di un diritto all’inclusione scolastica non adeguatamente attuato, il giudice amministrativo può annullare il PEI, accertare il diritto alla misura di sostegno necessaria, ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’inerzia successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →