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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3170/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza con un unico motivo ciascuno. Constantin Ionut Balan deduce l'illegittimità della pena per presunta duplicazione di reati di riciclaggio (due ipotesi riconosciute per condotte consistite nell'occultamento della provenienza della stessa autovettura avvenute nello stesso giorno), contesta il concorso morale nel furto delle targhe e la qualificazione del furto come aggravato con violenza sulle cose (sostiene che la condotta si è limitata allo svitare le targhe). Abel Turcitu contesta la qualificazione del fatto e l'illegittimità della pena: contesta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 c.p., sostenendo di avere un unico precedente per sentenza di patteggiamento del 19/12/2013 per fatti del 12/11/2013 e che, trascorsi oltre cinque anni, gli effetti e la recidiva si sono estinti.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che i motivi proposti non rientrano nel novero dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (per Balan le doglianze attengono a questioni di fatto e a una valutazione condivisa nell'accordo di patteggiamento e risultano inoltre generiche e non motivate; per Turcitu la censura sulla recidiva riguarda la sussistenza di elementi di fatto e non la qualificazione giuridica, motivo non consentito in sede di ricorso ex art. 448, comma 2‑bis). Per l'inammissibilità il Tribunale ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    i pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Il Collegio ha applicato questo limite di ammissibilità per escludere i motivi che riguardano fatti, valutazioni probatorie o censure generiche non espressamente attinenti alla volontà dell'imputato o alla qualificazione giuridica consentita.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi; il Collegio ha applicato tale norma per imporre il pagamento di euro 3.000,00 ciascuno.

  • art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Norma sulla recidiva contestata da Turcitu: la Corte ha ritenuto che la deduzione relativa alla sussistenza o meno della recidiva attiene agli elementi di fatto (non impugnabili in cassazione nel patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis).

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, Rv. 284305‑01)

    Precedente della Corte di legittimità che stabilisce l'impossibilità, in sede di patteggiamento, di dedurre in cassazione l'erronea applicazione della recidiva quando la contestazione attiene alla sussistenza degli elementi di fatto e non alla qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) il ricorso per cassazione proposto dall'imputato è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure che investono valutazioni di fatto o elementi probatori sono inammissibili.
  • La contestazione generica o non argomentata di decisioni di merito è insufficiente: i motivi devono essere specifici e motivati per non incorrere nell'inammissibilità.
  • Le doglianze sull'applicazione della recidiva, quando riguardano la sussistenza di presupposti fattuali, non sono proponibili mediante il ricorso ex art. 448, comma 2‑bis; tali questioni vanno sollevate tempestivamente nelle fasi procedimentali idonee o impugnate con mezzi diversi ove consentito.
  • Se si ritiene che siano state duplicate valutazioni di reato (ad es. imputazione di più reati per un'unica condotta), è necessario documentare e argomentare specificamente la sovrapposizione o il cumulo illegittimo già nelle fasi di merito e nel verbale di patteggiamento; altrimenti la questione rischia di essere considerata questione di fatto non sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende) se il giudice ravvisa profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

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