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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Giustizia amministrativa202500590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un nuovo provvedimento adottato in sostituzione di quello impugnato con il ricorso introduttivo. Il ricorrente non ha tuttavia proposto una domanda giudiziale contro il nuovo atto. Il testo non indica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né il contenuto del nuovo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il provvedimento originariamente impugnato era stato sostituito da un nuovo atto amministrativo e che non risultava proposta alcuna domanda giudiziale avverso quest’ultimo. Ha quindi ritenuto che, allo stato, non sussistessero più istanze cautelari sulle quali pronunciarsi e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio. L’ordinanza non definisce nel merito la legittimità del provvedimento originario o di quello sopravvenuto e non contiene una pronuncia espressa sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione della domanda cautelare, rispetto alla quale il giudice ha rilevato la sopravvenuta assenza di un’istanza da esaminare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, l’Amministrazione deposita un nuovo provvedimento adottato in sostituzione di quello impugnato, la domanda cautelare riferita all’atto originario non può essere esaminata se il ricorrente non propone una domanda giudiziale contro il nuovo atto e non risultano ulteriori istanze cautelari attuali.
  • In assenza di una domanda cautelare attuale sulla quale pronunciarsi, il giudice amministrativo può disporre la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, senza decidere nel merito la legittimità dell’atto originariamente impugnato o del provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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