Cassazione Penale, Ordinanza n. 14878/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2024. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era formulata in termini del tutto generici, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e senza congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Per tale ragione il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico; la mancanza di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata comporta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a consentire al giudice di legittimità di comprendere le censure e di svolgere il controllo richiesto.
- La mera contestazione generica della motivazione della decisione di merito, priva di puntuali argomentazioni e di correlazione con l'atto impugnato, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quando prevista dal sistema processuale.
Come è indicizzato
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