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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2001, con maggiori IVA, IRPEG e IRAP, fondato su ricavi non contabilizzati e su ritenute fittizie cessioni all'esportazione verso San Marino. La ricorrente ha dedotto, da un lato, l'omessa valutazione dei documenti comprovanti il trasferimento della merce in territorio sammarinese e, dall'altro, la violazione delle norme che disciplinano la non imponibilità IVA, sostenendo che la mancata presentazione del modello INTRA 1-bis costituisse un'inadempienza meramente formale, non idonea a far perdere il beneficio fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato adeguatamente i DDT recanti il visto degli agenti di confine sammarinesi, che potevano costituire prova certa dell'uscita della merce dal territorio italiano, mentre fatture, attestazioni del pagamento dell'imposta sammarinese e ricevute del vettore dimostravano soltanto aspetti commerciali o la presa in carico della merce. La Corte ha inoltre stabilito che la mancata presentazione del modello INTRA 1-bis costituisce violazione formale, eventualmente sanzionabile autonomamente, ma non comporta la perdita della non imponibilità IVA quando siano provate le condizioni sostanziali dell'operazione, cioè la cessione e il materiale trasferimento dei beni fuori dal territorio doganale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a)

    Esclude dall'imposizione IVA le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità europea.

    La non imponibilità richiede la prova della cessione e dell'effettivo trasferimento materiale dei beni fuori dal territorio doganale. La prova può risultare dal documento doganale, da documenti commerciali vidimati dalla dogana o da altra documentazione avente carattere certo e incontrovertibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 71

    Rinvia, per gli scambi tra Italia e San Marino, alla disciplina delle cessioni all'esportazione prevista dall'art. 8.

    Le cessioni verso San Marino beneficiano del regime di non imponibilità secondo le condizioni sostanziali e probatorie previste per le cessioni all'esportazione.

  • D.M. Finanze 24 dicembre 1993, art. 4

    Subordina l'applicazione del regime di non imponibilità, tra l'altro, alla presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni.

    La presentazione del modello INTRA 1-bis è un adempimento formale, funzionale a esigenze statistiche e di controllo. La sua omissione può comportare una sanzione, ma non determina automaticamente la perdita della non imponibilità se i requisiti sostanziali sono dimostrati.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 TULD

    Consente che l'uscita delle merci dal territorio doganale sia provata anche mediante attestazioni o certificazioni di dogane o pubbliche amministrazioni estere o mediante idonei documenti di trasporto internazionale.

    In assenza del DAU, può essere sufficiente una certificazione proveniente da un'autorità pubblica estera competente, purché dimostri con certezza l'effettivo transito della merce.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, comma 4

    Sanziona l'omessa presentazione o l'incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi riepilogativi.

    La violazione degli obblighi INTRASTAT è autonomamente sanzionabile, ma la sanzione deve essere proporzionata e non può tradursi nella privazione del diritto alla non imponibilità quando le condizioni sostanziali risultino provate.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare l'effettiva esportazione e quindi il presupposto della non imponibilità grava sul contribuente che invoca il regime fiscale agevolato.

  • Principio comunitario di proporzionalità e giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    Il mancato rispetto di obblighi formali non può compromettere il diritto fiscale quando i requisiti sostanziali siano soddisfatti, salvo che la violazione impedisca di dimostrarli.

    Gli Stati possono sanzionare gli adempimenti formali, ma non possono negare automaticamente il beneficio fiscale se l'operazione è reale, la merce è stata effettivamente trasferita e non sussistono frodi.

Massime di principio

  • Per ottenere un regime IVA di non imponibilità o esenzione, il contribuente deve provare i requisiti sostanziali dell'operazione, soprattutto l'effettivo trasferimento fisico dei beni nel territorio estero.
  • Il DAU non è necessariamente l'unico mezzo di prova: possono essere utilizzati documenti doganali, documenti di trasporto vidimati o attestazioni di pubbliche amministrazioni estere, purché abbiano carattere certo e incontrovertibile.
  • Fatture, pagamenti, documenti contabili e ricevute private del vettore, da soli, normalmente dimostrano la transazione o la presa in carico della merce, ma non necessariamente l'avvenuta esportazione.
  • La mancata presentazione di modelli riepilogativi o altri adempimenti analoghi è, di regola, una violazione formale sanzionabile autonomamente e non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale.
  • L'inosservanza di un obbligo formale può incidere sul beneficio soltanto quando impedisca concretamente di verificare i requisiti sostanziali o sia collegata a una frode.
  • Nei giudizi tributari il giudice deve esaminare specificamente tutta la documentazione potenzialmente decisiva; omettere la valutazione di attestazioni doganali o pubbliche può integrare un vizio di motivazione e comportare la cassazione con rinvio.

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