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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3898/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 385 cod. pen.) perché erano trascorsi sei anni dalla commissione dei fatti. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il Tribunale non ha considerato la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e durante l'esecuzione della pena, risultante dal certificato penale, la quale modifica il calcolo del termine prescrizionale

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione (ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.) e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.). Ne consegue che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 4/12/2015 al 26/12/2015 è pari a dieci anni e non è quindi ancora decorso. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato; la pronuncia riguarda la sua prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il tipo di pronuncia resa dal Tribunale (pronuncia ai sensi dell'art. 129), che doveva tenere conto delle circostanze personali dell'imputato

  • art. 157 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata quale circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo, prolungandolo

  • art. 161 cod. pen.

    In presenza di atti interruttivi della prescrizione, la recidiva può influire anche sul termine massimo per effetto della proroga prevista da questa norma

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di annullare la sentenza impugnata e trasmettere gli atti ad altra Corte per il prosieguo del giudizio

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, se qualificata come specifica e infraquinquennale, è una circostanza 'ad effetto speciale' che allunga il termine di prescrizione: va sempre verificata e computata nel calcolo dei termini prescrizionali
  • Il giudice che pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. deve considerare tutte le circostanze personali e eventuali aggravanti o recidive emergenti dal certificato del casellario; l'omissione può determinare annullamento in sede di legittimità
  • Quando sussistono atti interruttivi della prescrizione, la recidiva può incidere anche sul termine massimo per effetto della proroga prevista dall'art. 161 c.p., pertanto è necessario valutare insieme recidiva e possibili interruzioni
  • Se la prescrizione è stata dichiarata senza corretta valutazione della recidiva, la parte pubblica può ottenere l'annullamento e la rinnovazione del giudizio davanti alla Corte competente
  • In casi simili è fondamentale controllare il certificato penale e le qualificazioni della recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale, durante l'esecuzione della pena) prima di dichiarare la prescrizione

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