Sentenza n. 6782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso contro il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento, in Italia, del titolo conseguito presso un’università rumena per l’insegnamento specializzato sul sostegno, relativo ai codici ADMM e ADSS. L’appello deduceva: l’erroneità della qualificazione dell’attestato estero come titolo abilitante e della sua ritenuta idoneità al riconoscimento; l’assenza di un corretto contraddittorio procedimentale; l’omessa acquisizione d’ufficio della documentazione utile; l’erroneità del giudizio del TAR sull’inadeguatezza della motivazione della comparazione tra i percorsi formativi italiano e rumeno; l’erroneità del richiamo alle misure compensative, ritenute applicabili solo quando esista una base formativa comparabile da integrare; nonché il contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo fondati, con efficacia assorbente, il quarto e il quinto motivo. Il decreto ministeriale era sorretto da una comparazione concreta, puntuale, analitica ed esaustiva tra il percorso formativo svolto in Romania e quello richiesto dall’ordinamento italiano, in particolare dal d.m. 30 settembre 2011. Il Ministero aveva evidenziato il carattere indifferenziato del corso rumeno, non calibrato sui diversi ordini e gradi scolastici né sulle diverse tipologie di disabilità, l’assenza di adeguati riferimenti a laboratori specifici, tutoraggio e tirocinio, nonché l’insufficiente documentazione sull’esame finale. Tali carenze evidenziavano un divario sostanziale e incolmabile, tale da escludere non solo l’equipollenza, ma anche la possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative. Queste ultime, infatti, non possono trasformarsi in un nuovo percorso abilitativo individuale, sostitutivo delle procedure abilitative previste dall’ordinamento italiano. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, idonea a rendere ricostruibile l’iter logico-giuridico dell’amministrazione e a consentire il sindacato giurisdizionale. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso originario è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
ove l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo estero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscere che il titolo soddisfa le condizioni imposte; in caso di corrispondenza parziale o di differenze sostanziali, possono essere richieste o prescritte misure idonee a colmare le lacune
I principi della libera circolazione e della libertà di stabilimento impongono una valutazione comparativa effettiva delle qualifiche estere. Il riconoscimento non è automatico quando emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato di destinazione.
direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
La sentenza richiama la direttiva quale quadro di riferimento, precisando che i principi della comparazione possono operare anche al di fuori del suo diretto campo applicativo.
d.m. 30 settembre 2011
criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
Costituisce il parametro nazionale per comparare il percorso formativo estero ai fini del riconoscimento della specializzazione sul sostegno.
artt. 5 e 13 d.lgs. 249/2010
ai sensi degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 249/2010
Sono richiamati quale base normativa del d.m. 30 settembre 2011 e della disciplina italiana della formazione per la specializzazione sul sostegno.
Massime di principio
- Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro richiede una comparazione concreta tra le conoscenze e competenze certificate dal titolo estero e quelle richieste dall’ordinamento nazionale; il riconoscimento non è dovuto quando la formazione estera presenti differenze sostanziali rispetto a quella interna.
- Le misure compensative sono ammissibili per colmare lacune o differenze di una formazione estera sostanzialmente comparabile, ma non possono trasformarsi nell’istituzione di un nuovo percorso abilitativo individuale, ulteriore o alternativo rispetto alle procedure abilitative previste dall’ordinamento nazionale.
- Nel valutare una qualifica estera per l’insegnamento specializzato sul sostegno, l’amministrazione può attribuire rilievo alla specificità della formazione richiesta per i diversi ordini e gradi scolastici, per le diverse tipologie di disabilità, per le attività laboratoriali, il tirocinio, il tutoraggio e l’esame finale.
- È adeguatamente motivato il diniego di riconoscimento che esponga in modo analitico il raffronto tra il percorso estero e quello nazionale, individui le carenze formative concrete e spieghi perché esse non siano colmabili mediante misure compensative.
- La particolare delicatezza delle funzioni di sostegno agli studenti in condizioni di fragilità giustifica un controllo rigoroso dell’amministrazione sulla specifica qualificazione professionale del richiedente, purché il diniego sia fondato su una comparazione effettiva e motivata.
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