Cassazione Penale, Sentenza n. 38935/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo da dicembre 2010 al 19 luglio 2012 nell'ambito del procedimento penale n. 40/2012 relativo a reati previsti dal d.P.R. 309/1990 (artt. 73 e 74). Il procedimento di merito si è concluso con sentenza del Tribunale di Paola del 15/01/2015, divenuta irrevocabile il 1/03/2018, che ha assolto Marino "per non aver commesso il fatto". La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione ritenendo che il Marino avesse con le proprie condotte dato causa alla detenzione integrando una colpa grave ostativa all'indennizzo (affermando, senza dettagli, una "contiguità" al circuito delinquenziale). Marino ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto insufficiente e apodittica la motivazione della Corte d'appello, che non ha individuato concrete condotte (extra-processuali o processuali) costituenti colpa grave e idonee a giustificare il rifiuto dell'indennizzo. In mancanza di specifica e congrua motivazione circa il nesso causale tra le condotte del ricorrente e la misura cautelare, l'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo esame; la Corte rimanda inoltre alla stessa l'eventuale regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
Sono i reati per i quali era imputato il ricorrente; la Corte ha valutato se le condotte del Marino fossero idonee a far apparire probabile la sua responsabilità per tali delitti e quindi a giustificare la detenzione cautelare
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione
Richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori per accertare dolo o colpa grave, individuando comportamenti che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4)
n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 23/01/2017), Rv. 268952
Precisazione che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e deve compiere una valutazione 'ex ante' per stabilire se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illecito penale, senza che occorra verificare l'integrazione degli estremi del reato
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente le concrete condotte (extra-processuali o processuali) ritenute idonee a costituire colpa grave: affermazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti
- Il procedimento di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: va valutato 'ex ante' se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illecito, non se la condotta integri materialmente il reato
- La presenza di un'assoluzione nel processo penale non esclude automaticamente l'indennizzo; il diniego è possibile solo se emerge, con motivazione adeguata, che l'imputato ha concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave
- Il riferimento a generiche "contiguità" a circuiti delinquenziali non sostituisce l'obbligo di documentare condotte precise e il nesso causale con la misura cautelare
- In casi analoghi, chi richiede la riparazione beneficia di una valutazione che richiede alla parte resistente e al giudice motivazioni puntuali e comprovate se intendono negare l'indennizzo per colpa grave
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