Sentenza del 16/10/2015 n. 20983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 26.179,17, composta da Euro 23.971,70 per sanzioni ed Euro 2.207,47 per interessi, relativa a omessi o carenti versamenti del 2002 per IRAP, IRPEG e IVA. La società sosteneva che la sanatoria dovesse riguardare soltanto le imposte risultanti dalla dichiarazione annuale e che gli interessi dovessero decorrere dalla presentazione della dichiarazione, non dalle scadenze degli acconti. Sosteneva inoltre che il mancato versamento dei soli interessi non potesse comportare l'applicazione di sanzioni e invocava la buona fede e l'errore scusabile, richiamando anche alcune circolari dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che gli interessi moratori sugli acconti decorrono dalle rispettive scadenze e costituiscono accessori dell'imposta, seguendone la qualificazione. Pertanto, il mancato pagamento degli interessi equivale, ai fini della sanatoria, al mancato pagamento dell'imposta e legittima l'applicazione della sanzione. I motivi relativi all'errore scusabile, alla buona fede e alle circolari sono stati dichiarati inammissibili perché non era stato dimostrato che tali questioni fossero state specificamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio, in violazione del principio di autosufficienza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002
La norma determina l'imposta oggetto della definizione sulla base della dichiarazione annuale, ma non sposta a tale data la decorrenza degli interessi dovuti sugli acconti scaduti anteriormente.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
La disciplina sanzionatoria si applica al mancato o tardivo pagamento delle imposte; nel caso esaminato, il mancato pagamento degli interessi accessori è stato considerato equivalente al mancato pagamento dell'imposta ai fini della sanzione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Il ravvedimento operoso presuppone il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta; ciò conferma il carattere necessario degli interessi per la regolarizzazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere dedotti tempestivamente e delimitano l'oggetto della controversia; non possono essere introdotte tardivamente nuove censure.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
La buona fede e l'affidamento del contribuente possono assumere rilievo, ma devono essere invocati e dimostrati con una censura specifica e tempestiva; il semplice richiamo alla norma non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata riguarda imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, tale riferimento può servire a individuare l'ammontare dell'imposta, ma non necessariamente il momento da cui decorrono gli interessi sugli acconti non versati.
- Gli interessi moratori, pur essendo obbligazioni autonome, sono accessori dell'imposta: se l'imposta era dovuta a titolo di acconto, gli interessi decorrono dalla scadenza dell'acconto e devono essere inclusi nella regolarizzazione.
- Per ottenere una sanatoria o un ravvedimento, occorre normalmente versare integralmente imposta, interessi e sanzioni nella misura prevista; il pagamento della sola imposta può non essere sufficiente.
- La buona fede, l'errore scusabile e l'affidamento su circolari amministrative devono essere dedotti in modo specifico fin dal ricorso introduttivo e adeguatamente documentati.
- Nel processo tributario non è sufficiente richiamare genericamente una norma o una questione trattata in appello: il contribuente deve indicare con precisione quando e come la censura sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Un errore limitato al calcolo degli interessi non comporta automaticamente l'invalidità della sanatoria o l'esclusione delle sanzioni; la rilevanza dell'errore dipende dalla disciplina applicabile e dalla specifica prova dell'errore scusabile.
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