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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01255/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio ma confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, violazione di legge e inosservanza di norme processuali a pena di nullità in relazione all'applicazione dell'aggravante contestata, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse viziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il vizio motivazionale censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto logico dell'argomentazione con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni della sentenza, e ha rilevato che la motivazione della decisione impugnata non presentava alcun vizio di questo tipo. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui, nel furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche se il veicolo non abbia le portiere chiuse a chiave e le chiavi siano inserite nel cruscotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, confermata nella decisione di merito.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Aggravante ritenuta sussistente per il bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato nel testo per ribadire il perimetro del sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel furto di autovettura lasciata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico può configurarsi l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche se il veicolo non è chiuso a chiave e le chiavi sono inserite nel cruscotto.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con una diversa lettura del fatto o della prova, ma richiede una reale frattura logica tra argomentazione decisoria e massime di esperienza o altre affermazioni della sentenza.
  • Se il motivo di ricorso si risolve in una critica non confrontabile con la struttura logico-argomentativa della decisione impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La conferma dell'aggravante comporta il mantenimento della responsabilità per il furto aggravato, salva la sola eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio in appello.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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