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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10173/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relative all’anno 2013, con cui l’Ufficio aveva contestato alla società contribuente la deduzione di perdite su crediti verso due debitori, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti di legge. La CTR aveva invece confermato l’annullamento dell’atto impositivo, valorizzando, per un credito di euro 197.145,96 verso una società debitrice, una pluralità di elementi: sette assegni protestati e insoluti, atto di precetto, visure camerali da cui risultava l’inattività, omesso deposito dei bilanci per più anni e assenza di immobili sul territorio nazionale; per un secondo credito di euro 158.123,13 verso una sas, aveva considerato la cessazione dell’attività, l’assenza di immobili e la mancata risultanza catastale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR non avesse spiegato perché gli elementi addotti fossero sufficienti a integrare i requisiti di inesigibilità; (2) violazione dell’art. 101, comma 5, TUIR e dell’art. 2697 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la deducibilità della perdita su crediti richiede la prova, con elementi certi e precisi, dell’effettiva perdita, e che nella specie mancavano sia l’infruttuoso esperimento di azioni esecutive sia una seria ricerca patrimoniale del debitore, essendosi la contribuente affidata a pareri legali e a mere informazioni da essa stessa fornite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la dedotta motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse invece argomentato in modo ampio e circostanziato le ragioni della decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, non è necessario né il previo esperimento infruttuoso di azioni esecutive né la prova di aver ottenuto una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore, potendo la perdita essere dimostrata anche da altri elementi certi e precisi. Ha inoltre osservato che la CTR aveva fondato il proprio convincimento su una pluralità di dati fattuali complessivamente idonei a sorreggere la conclusione sulla perdita dei crediti; la censura dell’Ufficio mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario; la Corte ha precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità soggettiva dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone in modo sufficiente e comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente può essere dedotto solo se la motivazione sia realmente incomprensibile o meramente assertiva; nella specie la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 101, comma 5, TUIR

    La deducibilità della perdita su crediti richiede che la perdita risulti da elementi certi e precisi, ma non impone necessariamente il previo esperimento di azioni esecutive o l’accertamento concorsuale dell’insolvenza.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la perdita su crediti deve fornire prova degli elementi che la rendono certa; tuttavia, la valutazione della sufficienza degli indizi e delle prove rientra nel merito e non può essere sostituita da una nuova valutazione in cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire in modo chiaro il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • La deduzione fiscale della perdita su crediti non è subordinata, in via necessaria, al previo infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata né alla previa apertura di una procedura concorsuale nei confronti del debitore.
  • La perdita su crediti può essere dimostrata anche con un insieme di elementi indiziari convergenti e oggettivi, purché siano certi e precisi nel loro complesso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La valutazione circa l’idoneità degli elementi addotti a dimostrare l’inesigibilità del credito appartiene al giudice di merito, salvo vizi di motivazione nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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