Cassazione Civile, Ordinanza n. 20949/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società debitrice aveva chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.f. contro il decreto del tribunale che aveva revocato il concordato preventivo e contestualmente dichiarato il fallimento. In fatto, il piano concordatario era centrato sulla vendita di un immobile sociale nell'ambito di una procedura competitiva ex art. 163-bis l.f.; la promissaria acquirente aveva però revocato la proposta e la gara non si era svolta. La ricorrente sosteneva che, nonostante ciò, la proposta di concordato dovesse comunque essere sottoposta al voto dei creditori e che il tribunale avesse ecceduto i propri poteri, sindacando inammissibilmente la fattibilità economica del piano. Deduceva, quindi: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancata decisione sulla domanda di far proseguire la procedura verso il voto dei creditori, in asserita violazione degli artt. 163 e 163-bis l.f.; 2) violazione degli artt. 173 e 18 l.f., perché il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità/revoca del concordato sulla base di un giudizio di fattibilità economica, trascurando le controdeduzioni sulla valutazione dell'attivo e assumendo che la sola deserzione della procedura competitiva giustificasse la chiusura della procedura e l'apertura del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che i motivi fossero carenti di specificità e autosufficienza, perché non venivano trascritte o riassunte in modo puntuale le censure dedotte nei gradi di merito. Ha poi rilevato che il ricorso era comunque estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla sopravvenuta mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato, conseguente alla revoca della proposta di acquisto dell'immobile e al mancato esito della procedura competitiva, con impossibilità di raggiungere la soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari e con conseguente inammissibilità del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f. La Corte ha ribadito che il tribunale deve verificare permanentemente la persistenza delle condizioni di ammissibilità e, in presenza di fatti che rendano la proposta non più praticabile, deve respingere la domanda. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; il ricorso era proposto avverso il rigetto di tale reclamo.
art. 163 l.f.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la proposta concordataria dovesse essere comunque portata al voto dei creditori.
art. 163-bis l.f.
regola la procedura competitiva e impone, al comma 5, che il debitore modifichi proposta e piano in conformità all'esito della gara; la Corte valorizza il mancato espletamento della gara per revoca dell'offerta come causa di venir meno della fattibilità del piano.
art. 173 l.f.
consente la contestazione e la reazione del tribunale quando siano venute meno le condizioni di ammissibilità o emergano atti/fatti di frode; il tribunale deve respingere la domanda se tali condizioni risultano assenti.
art. 160, comma 4, l.f.
richiamato per ribadire che, nel concordato non con continuità, la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari; si tratta di requisito di validità da verificare già in sede di ammissione e da mantenere nella fase successiva.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con esposizione chiara dei fatti e delle censure; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per escludere che le memorie finali possano supplire alla carenza originaria di specificità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge, ma ritenuto non fondato e comunque assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale deve verificare non solo i presupposti iniziali di ammissibilità, ma anche la loro persistente sussistenza lungo l'intero iter procedurale; se sopravvengono fatti che rendono il piano non più realizzabile, la domanda può essere respinta prima della votazione dei creditori.
- Il sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato si estende alla verifica della compatibilità del piano con le norme inderogabili e della sua concreta realizzabilità, mentre la convenienza economica della proposta resta rimessa ai creditori; tuttavia, quando la sopravvenienza incide sui requisiti legali minimi della proposta, il giudice deve arrestare la procedura.
- Nel concordato liquidatorio, la sopravvenuta perdita della principale fonte di realizzo prevista nel piano può comportare il venir meno della fattibilità economica e giuridica della proposta, specie se non sia più assicurato il soddisfacimento minimo dei creditori chirografari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone con precisione, in modo autosufficiente, i fatti rilevanti e le censure già dedotte nei gradi di merito, non potendo le memorie successive colmare tali lacune.
- Non esiste un diritto incondizionato alla sottoposizione al voto di una proposta di concordato già depositata: il passaggio alla fase del voto presuppone il permanere delle condizioni di ammissibilità e il rispetto dei requisiti legali della procedura.
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