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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38841/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sull'opposizione proposta avverso il provvedimento del Questore (8/4/2021) che aveva imposto prescrizioni e divieti aggiuntivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (divieto di usare apparati di comunicazione radiotrasmittente, telefoni cellulari, programmi di cifratura ecc.). I motivi dedotti in ricorso erano: (i) mancata notifica dell'ordinanza all'interessato; (ii) errata declaratoria di non liquet, poiché l'opposizione rientrava nella competenza del Tribunale in composizione monocratica ex art. 3, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e doveva essere trattata come incidente di esecuzione ex art. 7, comma 9, dello stesso decreto richiamante gli artt. 666 e ss. c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per il motivo assorbente relativo alla incompetenza funzionale del GIP. Ha ritenuto che le impugnate prescrizioni previste dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, applicate unitamente all'avviso orale del Questore, siano opponibili davanti al Tribunale in composizione monocratica e che quindi il GIP fosse incompetente a pronunciarsi, per cui l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Como, giudice delle misure di prevenzione, in composizione monocratica. La questione relativa alla irregolare notificazione è stata ritenuta irrilevante rispetto al motivo principale.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 3, comma 4

    Consente l'imposizione da parte del Questore di divieti aggiuntivi (es. divieto di usare apparati di comunicazione e strumenti di cifratura) unitamente all'avviso orale; tali divieti incidono gravemente sulle libertà personali e sono opponibili in sede giudiziaria.

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 3, comma 6

    Stabilisce che il divieto imposto dal Questore è opponibile davanti al Tribunale in composizione monocratica, delineando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per tali opposizioni.

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 7, comma 9

    Richiama le forme dell'incidente di esecuzione e, tramite rinvio, gli artt. 666 e ss. c.p.p. per lo svolgimento dell'opposizione ai provvedimenti di prevenzione.

  • artt. 666 e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate per disciplinare l'incidente di esecuzione e la forma di trattazione dell'opposizione nei confronti di provvedimenti esecutivi/di prevenzione.

  • L. n. 1423/1956 art. 4, comma 4 (modificata), riferimento giurisprudenziale

    Giurisprudenza ha interpretato la norma storica sul divieto del Questore come assegnante la competenza al giudice monocratico della sez. misure di prevenzione; principio applicato analogicamente alla disciplina vigente.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Sulla possibilità di impugnare in cassazione il provvedimento del Tribunale monocratico che decide sull'opposizione, richiamato per ricordare il canale di impugnazione disponibile.

Massime di principio

  • Le opposizioni avverso i divieti aggiuntivi imposti dal Questore ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 devono essere trattate dal Tribunale competente in composizione monocratica e non dal GIP: la competenza è funzionale all'ufficio delle misure di prevenzione.
  • Tali opposizioni si svolgono nelle forme dell'incidente di esecuzione (richiamo agli artt. 666 e ss. c.p.p.) per le questioni attinenti all'esecuzione/annullamento delle prescrizioni imposte.
  • Un provvedimento che dichiari "non liquet" su materie rientranti nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria è illegittimo; l'incompetenza funzionale deve essere rilevata e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.
  • Difetti di notifica possono essere rilevanti, ma se esiste una ragione assorbente di incompetenza funzionale il giudice di legittimità può comunque annullare il provvedimento e disporre la trasmissione; meglio comunque curare sempre la regolare notificazione.
  • Occorre distinguere tra l'avviso orale, atto amministrativo con funzioni di avvertimento basate su elementi indiziari, e i divieti aggiuntivi che incidono sulle libertà fondamentali e che quindi sono soggetti al controllo del Tribunale.
  • La decisione del Tribunale monocratico sull'opposizione è impugnabile in Cassazione con i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., per cui resta aperta la verifica di legittimità delle questioni sostanziali e procedurali.

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