Sentenza n. 2308/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 2023/2023 depositata in data 08/06/2023 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto somme a titolo di retribuzione professionale docenti, con mancato pagamento degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 1.495,04 lordi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti relativa all’anno scolastico 2021/2022. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la previa notificazione del titolo esecutivo. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva pagato la sorte capitale, ma non gli interessi legali. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e il pagamento degli accessori, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile e non ha contestato il mancato pagamento degli interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha verificato la regolarità formale dell’azione di ottemperanza, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, nonché il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha preso atto dell’avvenuto pagamento della sorte capitale e del residuo mancato pagamento degli interessi legali, credito non contestato nell’an e nel quantum. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero limitatamente agli interessi e gli ha ordinato di pagarli entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto non necessaria, allo stato, la nomina del commissario ad acta, poiché la parte capitale era stata già corrisposta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.
art. 7 CCNL 2001
È indicato quale fonte della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato civile posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna pecuniaria pronunciato dal giudice ordinario, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare la procedibilità dell’azione, anche ai fini del rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Il pagamento della sorte capitale non esaurisce l’obbligo conformativo derivante da una sentenza di condanna quando il titolo riconosca anche interessi legali: il mancato pagamento degli accessori integra parziale inottemperanza al giudicato.
- Quando il credito per gli interessi legali è riconosciuto dal titolo giudiziale e non è contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente il pagamento degli importi residui entro un termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita quando l’amministrazione abbia già adempiuto alla parte principale dell’obbligazione e non risulti ancora necessario sostituirsi ad essa per l’esecuzione della residua prestazione.
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