Cassazione Penale, Sentenza n. 17978/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Matteis impugna perché la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la minore offensività del fatto e l'attenuante speciale ex art. 219 comma 3 legge fall., non ha valutato né pronunciato sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., nonostante la novella legislativa (d.lgs. n.150/2022) renda possibile la sua applicazione quando il bene distratto abbia tenue valore patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego/omissione di valutazione circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. La Corte di legittimità ha affermato che, alla luce della novella legislativa, l'attenuante speciale ex art. 219 comma 3 legge fall. può combinarsi con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e che il giudice del rinvio può esaminare d'ufficio l'applicabilità dell'esimente introdotta dopo il giudizio rescindente.
Norme richiamate
art. 219 comma 3 legge fall.
Riconosciuta come attenuante speciale con effetto sulla determinazione della pena per i reati di bancarotta; consente la riduzione della pena fino a un terzo dei limiti edittali e può concorrere con la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. se sussistono i presupposti.
art. 216 comma 1 n. 1 legge fall.
Norma che disciplina una fattispecie di bancarotta patrimoniale; la Corte ha ritenuto che, anche per tale reato, sia possibile valutare l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. quando ricorrono le condizioni previste dalla novella.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, può essere applicata anche a reati di bancarotta in presenza di tenue valore patrimoniale del bene distratto. Trattandosi di norma sostanziale introdotta dopo il giudizio rescindente, la sua applicabilità può essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione e rilevata d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione.
d.lgs. n.150 del 2022, art. 1 comma 1 lett. c) n. 1
Novella che ha modificato l'art. 131-bis c.p.; la Corte ha richiamato questa modifica come motivo per cui il giudice di merito doveva valutare l'applicabilità della causa di non punibilità anche successivamente al primo giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo il giudizio rescindente, interviene una novella che introduce o amplia una causa di non punibilità sostanziale (es. art. 131-bis c.p.), il giudice del rinvio può e deve valutare tale istituto anche se non era proponibile nel giudizio precedente; l'istituoto può essere rilevato d'ufficio.
- Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. art. 219 comma 3 legge fall.) che riduce significativamente la pena apre la via all'esame dell'eventuale non punibilità per tenue valore patrimoniale; le due fattispecie possono coesistere se ne sussistono i presupposti.
- L'annullamento con rinvio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio non impedisce al giudice del rinvio di dichiarare la non punibilità quando la norma che la introduce è successiva e non si è formato giudicato sul punto.
- Se la motivazione del giudice di merito indica una modesta offensività del fatto o il tenue valore patrimoniale del bene, il giudice deve esplicitamente valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; l'omessa valutazione può determinare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- Fattori ostativi previsti dalla norma (es. recidiva, aggravanti) devono essere esaminati concretamente: la loro esclusione nel giudizio di merito può rendere applicabile la causa di non punibilità.
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