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Sentenza

Sentenza n. 3165/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 368/2025, pubblicata il 18.02.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.10.2025.

Giustizia amministrativa202506814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Nola n. 368/2025, relativa all'accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000. La sentenza, pubblicata il 18 febbraio 2025, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 1° luglio 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile passata in giudicato abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 1.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di procedere all'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere una prestazione o un'utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia comprovato, la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla persistente inerzia e all'istanza dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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