Cassazione Penale, Sentenza n. 22649/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e erronea applicazione degli artt. 69, 133 e 628 c.p., sostenendo che il Tribunale non aveva operato il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva. Si chiedeva che, in sede di appello, venisse esclusa l'applicazione dell'art. 99 c.p. (recidiva) e che la pena base risultasse non superiore a cinque anni prima della riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente corretto l'errore del Tribunale effettuando il bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p. e rideterminando la pena senza violare il divieto di reformatio in pejus. In particolare la pena detentiva base è stata diminuita da anni 7 (primo grado) ad anni 6 in appello e la pena definitiva è stata fissata in anni 4 di reclusione e euro 660 di multa dopo la diminuzione per il rito abbreviato. La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto legittima la conferma della recidiva (art. 99 c.p.), valorizzata con motivazione fattuale sulle modalità esecutive del fatto e sui precedenti. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamata come motivo di censura dal ricorrente (presunta nullità per motivazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la sentenza di appello ha adeguatamente motivato e corretto l'errore del primo grado.
art. 69 c.p.
Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente eseguito il bilanciamento imposto da questa disposizione.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva (aggravante ad effetto speciale); la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente applicata e motivata sulla base di elementi di fatto, pertanto non doveva essere automaticamente esclusa in appello.
art. 133 c.p.
Riguarda la determinazione della pena; la Corte ha accertato che la Corte d'Appello ha determinato la pena entro i limiti legali e motivando il lieve scostamento dal minimo della nuova cornice edittale.
art. 628 c.p.
Norma che disciplina il reato di rapina; contestazione sostanziale del fatto originario per il quale è stata comminata la pena e sulla quale è stata operata la determinazione sanzionatoria.
art. 597 c.p.p.
Richiamato implicitamente tramite il principio della reformatio in pejus: la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice d'appello non può determinare una pena base superiore a quella del primo grado quando l'appello è proposto dal solo imputato; nel caso concreto non si è verificata tale violazione perché la pena base è stata ridotta.
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Precedente delle Sezioni Unite sul divieto di reformatio in pejus che tutela l'imputato; la sentenza richiamata è stata applicata per spiegare che l'appello non può peggiorare gli elementi autonomi della determinazione della pena rispetto al primo grado, principio che nel caso di specie non è stato violato.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di infondatezza del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Se il primo grado non ha effettuato il richiesto giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, il giudice d'appello è tenuto a correggere l'errore effettuando il bilanciamento ex art. 69 c.p.; ciò non impone automaticamente l'esclusione di aggravanti come la recidiva.
- La conferma dell'aggravante della recidiva (art. 99 c.p.) può essere operata in appello se adeguatamente motivata con elementi di fatto (precedenti, modalità esecutive del reato); non è necessario escluderla per il solo fatto che il primo grado non l'abbia bilanciata correttamente.
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello, quando l'appello è proposto dal solo imputato, di fissare una pena complessiva o una pena base maggiore di quella stabilita in primo grado. Tuttavia, se il giudice d'appello determina una diversa cornice edittale per effetto di un diverso giudizio di bilanciamento, non è obbligato a fissare la pena sempre nel minimo assoluto della nuova cornice, purché la pena base non risulti aumentata rispetto al primo grado.
- Per impugnare con successo una decisione di appello che ha rideterminato la pena è necessario dimostrare concretamente che si è verificata una reformatio in pejus o un vizio motivazionale grave; mere interpretazioni alternative della discrezionalità del giudice di merito sono difficili da affermare in cassazione.
- In sede di cassazione le questioni di fatto e la valutazione dei precedenti personali sono sindacabili solo se emerge contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione; valutazioni ancorate a specifici argomenti fattuali sono generalmente ritenute legittime.
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