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Sentenza

Sentenza n. 1415/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 369/2024, relativa al pagamento di somme e all’assegnazione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 369 del 15 luglio 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.003,95, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 2.000,00 annui, con conseguente obbligo del Ministero di mettere la carta a disposizione dell’interessata. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, accertando la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato del titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualora non avesse già provveduto nelle more, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’ordine di esecuzione non comprende la condanna alle spese contenuta nella sentenza del giudice ordinario, in quanto tale statuizione esula dalla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure necessarie in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario era munita dell’attestazione di conformità richiesta per il titolo notificato ai fini dell’esecuzione.

  • l. 107/2015

    È richiamata quale fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    È richiamato nel giudizio presupposto quale fonte dell’indennità alternativa o connessa alla retribuzione professionale docente.

  • l. 724/1994

    La condanna pecuniaria del giudicato deve essere eseguita con interessi e rivalutazione nel rispetto del divieto di cumulo richiamato nella sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato rimasto ineseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarvisi integralmente, fissando un termine per l’adempimento e precisando le modalità di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto precettivo del giudicato: la condanna alle spese contenuta nella sentenza da eseguire resta esclusa se non rientra nella specifica domanda di ottemperanza proposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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