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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo e, in via derivata, annotazione nel Casellario ANAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Trapani e il provvedimento, non ancora adottato o comunque non ancora comunicato, relativo all’inserimento della pertinente annotazione nel Casellario ANAC. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 1-septies del d.l. 629/1982, della l. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. In particolare, ha contestato la rilevanza dei legami familiari e delle risultanze investigative ai fini della prognosi di infiltrazione mafiosa. Con il secondo motivo ha dedotto, sotto ulteriore profilo, la violazione dell’art. 1-septies del d.l. 629/1982, del principio di proporzionalità e dei medesimi parametri di buon andamento, imparzialità, motivazione e istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare una misura meno invasiva, quale la prevenzione collaborativa, anziché l’interdittiva antimafia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valorizzazione dei legami parentali quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa, oppure quando il rapporto con il congiunto possa costituire veicolo di influenza mafiosa. Nel caso concreto ha considerato convergenti e rilevanti: la titolarità, da parte della ricorrente, di tre imprese, due delle quali già destinatarie di distinti provvedimenti interdittivi; il rapporto coniugale con un soggetto qualificato come elemento di spicco di una consorteria mafiosa e rinviato a giudizio per associazione mafiosa; il coinvolgimento di familiari nella gestione e nell’organizzazione delle imprese; la coincidenza delle sedi aziendali; nonché le risultanze investigative contenute nell’ordinanza cautelare del Tribunale di Palermo, indicative sia dei reati contestati sia delle cointeressenze economiche tra il coniuge e la ricorrente. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che il Prefetto sia obbligato a disporre la prevenzione collaborativa. Tale misura costituisce uno strumento alternativo all’interdittiva, graduato in rapporto all’intensità del pericolo di condizionamento, ma la scelta prefettizia resta espressione di valutazione tecnica. Il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare la logicità della valutazione circa la non occasionalità del fenomeno agevolativo, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità prefettizia. Poiché l’amministrazione aveva esaminato la praticabilità di una misura meno invasiva e l’aveva esclusa sulla base di considerazioni coerenti con gli elementi informativi raccolti, anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    Le disposizioni sono state richiamate quale disciplina dei presupposti e dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; la decisione ne ammette l’applicazione sulla base di una valutazione complessiva di elementi sintomatici del rischio di infiltrazione.

  • art. 1-septies d.l. 629/1982, convertito dalla l. 486/1988

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento del potere di prevenzione antimafia esercitato dalla Prefettura.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità non impongono automaticamente l’adozione della prevenzione collaborativa, quando la valutazione prefettizia escluda logicamente l’occasionalità del fenomeno agevolativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione risulta rispettato quando il provvedimento espone elementi informativi coerenti e sufficienti a giustificare la prognosi di rischio e l’esclusione della misura meno invasiva.

  • artt. 41 e 97 Cost.

    Le libertà economiche e i principi di buon andamento e imparzialità devono essere bilanciati con l’esigenza di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Massime di principio

  • I legami familiari possono concorrere alla prognosi di infiltrazione mafiosa quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa, oppure quando il rapporto con il familiare esponga l’attività economica a un’influenza mafiosa concreta e non meramente astratta.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti, tra cui la titolarità o gestione di imprese già interdette, la coincidenza delle sedi aziendali, il coinvolgimento di familiari nella gestione e le risultanze investigative relative a cointeressenze economiche.
  • La prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa e graduata rispetto all’interdittiva antimafia, ma non è una misura obbligatoria per il Prefetto; la sua applicazione dipende dalla valutazione dell’intensità e della non occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso.
  • Il giudice amministrativo, rispetto alla scelta tecnica del Prefetto tra interdittiva e prevenzione collaborativa, non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa e deve limitarsi a verificare la logicità e coerenza della motivazione, in particolare con riguardo alla non occasionalità del fenomeno agevolativo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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