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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01562/2022, resa tra le parti, per l'annullamento - dell'ordinanza del dirigente del Settore Territorio prot. n. 56480 del 13 settembre 2019, notificata il successivo 19 settembre, di “demolizione e riporto in pristino” di una struttura accessoria già esistente sul lastrico solare del fabbricato di proprietà dei ricorrenti ed oggetto di manutenzione straordinaria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi la nota dell'11.6.2019 prot. n. 37365, di comunicazione di avvio del procedimento, e il verbale di sopralluogo del 29.4.2019.

Giustizia amministrativa202304415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e riporto in pristino di una struttura accessoria sul lastrico solare, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari avevano presentato una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria su una struttura a giorno preesistente sul lastrico solare e una successiva SCIA in variante per interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Il Comune, ritenendo l'opera difforme dalla SCIA e qualificandola come tettoia, aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel giudizio di primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità manifesta e sviamento; violazione degli artt. 3, 6, 10, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, del regolamento edilizio comunale e dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, i proprietari hanno sostenuto che la struttura preesistente era autorizzata, che l'intervento si era limitato alla sostituzione di elementi ammalorati e che l'opera doveva essere qualificata come manutenzione, restauro o risanamento conservativo, oppure come manufatto leggero rientrante nell'edilizia libera, non necessitante di permesso di costruire. È stata inoltre contestata la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. L'istanza di rinvio per la presentazione di una domanda di sanatoria è stata respinta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che la presentazione di una domanda di sanatoria non determina la caducazione dell'ordinanza di ripristino, ma ne comporta soltanto la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all'eventuale rigetto della sanatoria. Nel merito, ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Il Collegio ha accertato che la struttura contestata sostituiva una precedente struttura autorizzata, di pari estensione, e consisteva in una copertura leggera, aperta su più lati, con pannelli regolabili e completamente retrattili, avente funzione accessoria di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Un manufatto di tal genere non realizza uno spazio chiuso stabilmente configurato, né nuovi volumi o superfici, e non integra una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire. La struttura è stata ricondotta alla categoria dei manufatti leggeri assimilabili a tende, gazebo o pergotende, rientranti nell'edilizia libera, purché la tenda costituisca l'elemento principale, la struttura abbia funzione meramente accessoria e gli elementi di copertura o chiusura siano amovibili e completamente retraibili. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stato dimostrato né un vincolo paesaggistico sul fabbricato né la ricadenza dell'immobile in un'area vincolata; il vincolo non poteva essere desunto dalla sola pianificazione urbanistica locale e territoriale. L'ordinanza di demolizione è stata quindi ritenuta illegittima e il ricorso di primo grado è stato accolto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    L'art. 3, lettera d), riconduce la ristrutturazione edilizia agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, comprendente anche il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

    La sostituzione di una struttura di copertura leggera, preesistente e autorizzata, con pannelli retrattili e senza creazione di uno spazio stabilmente configurato, non integra ristrutturazione edilizia né nuova costruzione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le opere con caratteristiche di manufatto leggero, amovibile e completamente retraibile, prive di stabile trasformazione del territorio, sono state ricondotte all'edilizia libera.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Non è richiesto il permesso di costruire quando l'intervento non realizza una nuova costruzione, nuovi volumi o superfici stabili e non integra una ristrutturazione edilizia in senso tecnico.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire non è applicabile a un manufatto leggero rientrante nell'edilizia libera.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'obbligo di autorizzazione paesaggistica presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un vincolo paesaggistico sull'immobile o sull'area; tale obbligo non può essere ricavato dalla sola pianificazione urbanistica locale o territoriale.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza può essere disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali e particolari direttamente incidenti sul diritto di difesa; la mera presentazione di un'istanza di sanatoria non costituisce, di per sé, motivo di rinvio.

Massime di principio

  • Una struttura leggera destinata a sostenere una tenda o una copertura analoga rientra nell'edilizia libera quando la tenda costituisce l'elemento principale, la struttura ha funzione meramente accessoria, non è stabilmente infissa al suolo e gli elementi di copertura o chiusura sono facilmente amovibili e completamente retraibili.
  • Una pergotenda o manufatto analogo non integra nuova costruzione né ristrutturazione edilizia quando non crea uno spazio chiuso stabilmente configurato e non determina nuovi volumi, superfici utili, sagoma o prospetto stabile dell'edificio principale.
  • L'obbligo di permesso di costruire non sussiste per opere prive di fissità, stabilità e permanenza, aventi funzione meramente accessoria e consistenti in una copertura leggera retraibile, purché le caratteristiche concrete dell'intervento confermino l'assenza di una stabile trasformazione urbanistico-edilizia.
  • L'obbligo di autorizzazione paesaggistica richiede la prova dell'esistenza di un vincolo paesaggistico sull'immobile o sull'area; esso non può essere desunto dalla sola pianificazione urbanistica locale o territoriale, che persegue finalità diverse.
  • La presentazione di un'istanza di sanatoria non caduca l'ordinanza di demolizione o ripristino, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all'eventuale rigetto dell'istanza; in caso di rigetto, il termine per l'esecuzione riprende a decorrere.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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