Cassazione Penale, Sentenza n. 28258/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di revisione proposta avverso una sentenza irrevocabile di condanna per atti persecutori commessi in danno dei vicini di casa. Dopo un primo annullamento della declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d’appello, il giudice del rinvio ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo le prove nuove palesemente inidonee a scalfire il giudicato. I ricorrenti hanno dedotto: da un lato, violazione dell’art. 630, lett. c), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente compiuto una valutazione di merito sulla decisività delle nuove prove invece di limitarsi alla delibazione sommaria di ammissibilità; dall’altro, vizio di motivazione per travisamento delle prove, assumendo che i filmati di videosorveglianza escludessero gli episodi di immissione di fumo, che i certificati medici non confermassero le accuse, che le immagini satellitari e gli atti civili avvalorassero una diversa lettura dei fatti e che, complessivamente, i nuovi elementi avrebbero dovuto incidere sull’attendibilità delle persone offese e condurre a un possibile proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della revisione adottata all’esito del contraddittorio nel giudizio di rinvio, osservando che, una volta instaurato il dibattimento ex art. 636 c.p.p., la Corte d’appello può rivalutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e respingere l’istanza quando le prove nuove siano manifestamente inidonee o non abbiano il requisito della novità/decisività. La Suprema Corte ha giudicato congrua la motivazione della Corte milanese, perché le nuove prove riguardavano solo un segmento temporale limitato, non smentivano le ulteriori condotte contestate e, in sostanza, miravano solo a una diversa lettura del materiale già valutato nel processo di cognizione. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 630, lett. c), c.p.p.
La revisione richiede nuove prove idonee a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto; non è sufficiente una diversa lettura delle prove già valutate o elementi nuovi manifestamente inidonei a ribaltare il giudicato.
art. 634 c.p.p.
La Corte d’appello può dichiarare d’ufficio l’inammissibilità della richiesta di revisione quando sia fuori dai casi previsti o manifestamente infondata; tale declaratoria può essere adottata anche con sentenza dopo l’instaurazione del giudizio.
art. 636 c.p.p.
Nel giudizio instaurato a seguito della citazione delle parti, la Corte d’appello procede nelle forme del dibattimento ma può concludere con una declaratoria di inammissibilità se il requisito della novità delle prove viene escluso nel contraddittorio.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato dedotto per contestare l’erronea applicazione della disciplina sulla revisione, ma è stato ritenuto infondato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione per travisamento della prova è configurabile solo se il provvedimento si fonda in modo decisivo su una prova inesistente, diversa da quella reale o ignorata in modo incontrovertibile; non consente una rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. n. 196/03
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, secondo quanto imposto dalla legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione, la prova nuova deve essere tale da porre ragionevolmente in crisi l’intero compendio probatorio posto a base della condanna; non basta che essa consenta una lettura alternativa o dubitativa di singoli episodi.
- La Corte d’appello, una volta instaurato il giudizio di revisione nel contraddittorio delle parti, può dichiarare l’inammissibilità della richiesta anche con sentenza finale quando risulti che le nuove prove siano manifestamente inidonee o prive del requisito di decisività.
- La verifica della Cassazione sul travisamento della prova non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo dell’esatta trasposizione nel provvedimento impugnato di dati probatori decisivi e pacificamente diversi da quelli effettivi.
- Ai fini della revisione, elementi che coprono solo una frazione del periodo contestato sono normalmente insufficienti se la condanna si fonda su una pluralità di condotte e su fonti di prova ulteriori rispetto a quelle oggetto di contestazione.
- La deduzione di prove civili o di altri procedimenti penali è utile solo se introduce dati realmente nuovi e decisivi; non è sufficiente richiamare valutazioni alternative o pronunce non definitive.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e non può tradursi nella richiesta di una diversa interpretazione del materiale istruttorio.
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