Cassazione Penale, Sentenza n. 17736/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Biella (28/06/2023), con patteggiamento ex art.444 c.p.p., che aveva condannato il ricorrente per reati di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorrente deduceva: violazione/erronea applicazione dell'art.192, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione (riferito a dichiarazioni accusatorie ritrattate e ammissioni proprie); nullità per indeterminatezza del capo C) relativo a presunte cessioni a persona indicata come "Norcia" e a soggetti ignoti; nullità per violazione dell'art.240-bis c.p. in relazione alla confisca dell'orologio Jaeger-LeCoultre, asseritamente ricevuto in regalo dal nonno; e nullità della confisca per sproporzione dell'immobile a Biella, sostenendo la lecita e tracciata provenienza dei 100.000 euro versati per l'acquisto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le prime censure (vizio di motivazione e indeterminatezza del capo C)) sono state ritenute inammissibili perché il ricorso era proposto avverso sentenza ex art.444 c.p.p. e, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis (L. 23/06/2017, n.103), la cassazione è ammessa solo per specifici motivi non dedotti. Quanto alla confisca dell'orologio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il ricorrente in sede di interrogatorio aveva ammesso che orologi e autovetture erano stati acquistati con proventi dello spaccio, e la documentazione invocata non ha contrastato efficacemente tale ammissione. Quanto alla confisca dell'immobile, la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia efficacemente confutato le risultanze probatorie (intercettazioni e movimentazioni bancarie) che portavano a ritenere di origine illecita le risorse impiegate; la Corte di legittimità non ha potuto sindacare il merito dei rilievi probatori se non per vizio manifesto, che non è stato dimostrato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata per i reati di detenzione/traffico di stupefacenti; la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata in base a tale norma.
art. 444 c.p.p.
Regola il giudizio in forma scritta e il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione e ciò ha inciso sui limiti di impugnabilità in cassazione.
art. 448, comma 2-bis c.p.p. (L. 23/06/2017, n.103)
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze ex art.444 c.p.p. ai soli casi attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena/ misura di sicurezza; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure non rientranti in questi motivi.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione dato il limite di ammissibilità del ricorso.
art. 129 c.p.p.
Norma sul proscioglimento; il G.i.p. avrebbe ritenuto non applicabile il proscioglimento per fatti non riscontrati dagli atti, circostanza rimarcata dalla Corte.
art. 240-bis c.p.
Norma richiamata in relazione alla confisca; il ricorrente denunciava violazione in ordine alla confisca dell'orologio ma la Corte ha ritenuto la confisca legittima alla luce delle ammissioni del ricorrente e degli elementi probatori.
art. 606 c.p.p.
Disciplina il contenuto dei motivi di impugnazione: la Corte ha rilevato che il ricorso non ha svolto un'efficace, specifica censura della motivazione di merito come richiesto da tale norma, limitandosi a contestazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente pagamento di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di valutazione della buona fede nel proporre il ricorso: la Corte ha osservato l'assenza di elementi che indichino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando l'applicazione delle conseguenze previste dall'art.616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. la cassazione è ammessa solo per i motivi tassativi indicati dall'art.448 comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Questioni di merito e rinnovata valutazione probatoria sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove e le risultanze istruttorie: per ottenere successo in Cassazione occorre dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità, non semplicemente proporre elementi di contrasto valutabili in fatto.
- Per contestare confische per sproporzione bisogna attaccare specificamente la motivazione giuridica che ha collegato i beni all'illecita provenienza, e non limitarsi a ri-produrre documentazione la cui valutazione è prerogativa del giudice di merito; occorre evidenziare errori di diritto o manifesta illogicità nella valutazione probatoria.
- Le ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio possono avere forte rilievo ai fini della legittimità della confisca: se tali ammissioni collegano i beni a proventi illeciti, è difficile per la difesa vanificarne l'effetto in sede di legittimità senza provare un errore di diritto o una contraddizione manifesta.
- Se si contesta l'indeterminatezza delle contestazioni in sede di patteggiamento, è essenziale dimostrare che tale indeterminatezza abbia effettivamente inciso sulla volontà dell'imputato o sulla correlazione tra richiesta e sentenza, parametro che la Corte di cassazione valuta prioritariamente.
- Quando si vuole impugnare una decisione che dispone misure patrimoniali (confische), è necessario produrre e far valutare la documentazione probatoria in sede di merito e, in cassazione, focalizzarsi su vizi giuridici della motivazione o su logicità manifesta piuttosto che su mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può applicare l'art.616 c.p.p. e imporre il pagamento a favore della Cassa delle ammende; tuttavia, la giurisprudenza costituzionale può essere richiamata per valutare la colpevolezza della parte nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17684/2024 del 06/05/2024
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17687/2024 del 06/05/2024
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17688/2024 del 06/05/2024
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17689/2024 del 06/05/2024
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17690/2024 del 06/05/2024
- Sentenza penale · 6 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17691/2024 del 06/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →