Sentenza del 15/12/2015 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Cartella di pagamento - diritto annuo CCIAA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta nulla. La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e fa venir meno la sua titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio; pertanto, un atto impositivo notificato alla società dopo l'estinzione non può costituire validamente il presupposto della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento traeva origine da un atto impositivo notificato a una società che, al momento della notifica, era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi si era estinta. La contestazione riguardava l'inesistenza della capacità della società estinta di essere destinataria dell'atto e titolare del rapporto tributario azionato, con conseguente invalidità della successiva cartella di pagamento.
Norme richiamate
Norme in materia di cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società
La cancellazione produce l'estinzione della società, con conseguente venir meno della sua capacità e titolarità rispetto ai rapporti giuridici ancora pendenti, salve le eventuali responsabilità o successioni previste dalla legge in capo ad altri soggetti.
Norme sulla notificazione degli atti impositivi e sulla riscossione mediante cartella di pagamento
La cartella presuppone un atto impositivo validamente formato e notificato al soggetto legittimato. Se l'atto presupposto è notificato a una società già estinta, la cartella fondata su tale atto è nulla.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto tributario o una cartella è necessario verificare l'esistenza giuridica del destinatario alla data della notifica.
- La notifica a una società già cancellata dal registro delle imprese non è normalmente idonea a instaurare validamente il rapporto impositivo nei confronti della società estinta.
- L'invalidità dell'atto impositivo presupposto può riflettersi sulla cartella di pagamento successiva, rendendola nulla.
- L'estinzione della società non implica automaticamente l'inesistenza di ogni possibile pretesa tributaria: l'amministrazione deve tuttavia indirizzare la pretesa verso i soggetti eventualmente legittimati dalla legge, come soci, liquidatori o altri responsabili, rispettando le relative regole di notifica e accertamento.
- In casi analoghi è fondamentale documentare la data di cancellazione dal registro delle imprese e confrontarla con la data di emissione e notificazione dell'atto impositivo.
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