Cassazione Penale, Sentenza n. 25542/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento definito con rito abbreviato, il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela, dopo aver riqualificato il fatto originariamente contestato da resistenza a pubblico ufficiale in minaccia. Il procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo l'erroneità della riqualificazione e, secondo la ricostruzione della Corte, l'atto di appello conteneva doglianze di merito estranee al giudizio di legittimità. Nel corso del giudizio di cassazione la difesa ha eccepito anche: l'improcedibilità per il superamento dei termini di definizione del giudizio di legittimità; l'omessa comunicazione dell'atto di impugnazione all'imputato; la mancanza di legittimazione all'impugnazione del sostituto procuratore generale in assenza dei presupposti di legge. La Corte ha però ritenuto assorbenti le questioni sull'improcedibilità maturata ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., poiché il termine massimo per la definizione del giudizio di cassazione era già spirato prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, a causa della tardiva conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il giudizio per cassazione ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Ha rilevato d'ufficio che il termine massimo di durata del giudizio di impugnazione era già maturato: il termine decorreva dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado e, nel caso concreto, era spirato il 18 novembre 2024, prima del provvedimento con cui la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Cassazione. Per tale ragione non ha esaminato le ulteriori eccezioni difensive, ritenute assorbite. Il dispositivo si è quindi concluso con la declaratoria di improcedibilità del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
sentenza di proscioglimento relativa ad un reato punito esclusivamente con pena pecuniaria
la sentenza di proscioglimento non era appellabile e l'impugnazione andava trattata secondo il regime previsto per i provvedimenti inappellabili.
art. 568, comma 5, c.p.p.
la Corte d'appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione a seguito dell'erronea proposizione dell'appello.
art. 344-bis c.p.p.
impone al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale quando il giudizio non sia definito entro il termine previsto, anche d'ufficio e a prescindere dalle ragioni del ritardo.
art. 544 c.p.p.
il dies a quo per il calcolo del termine di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 134 del 2021
nel caso concreto, in ragione della data del reato e della data di proposizione dell'impugnazione, si applicava il termine di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 134 del 2021
confermava l'applicabilità del regime transitorio alla impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024.
art. 584 c.p.p.
richiamato dalla difesa per eccepire l'omessa comunicazione dell'atto di impugnazione all'imputato.
art. 593-bis c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare la legittimazione del pubblico ministero che aveva proposto l'impugnazione in assenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Quando il giudizio di impugnazione non è definito entro il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p., il giudice deve dichiarare l'improcedibilità anche d'ufficio e non può adottare ulteriori decisioni di merito o di rito incompatibili con tale esito.
- La verifica dell'improcedibilità va compiuta con riferimento alla data di maturazione del termine previsto dalla legge; se tale termine è già spirato prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, la successiva qualificazione dell'impugnazione non consente di elidere l'effetto preclusivo.
- L'errore nella proposizione dell'impugnazione, e in particolare la traslatio verso il giudice di legittimità, non può prevalere sulla disciplina dell'improcedibilità maturata per decorso del tempo del processo.
- Le doglianze di merito inserite in un atto formalmente denominato appello, ma rivolte avverso una sentenza non appellabile, non impediscono che la Corte qualifichi la vicenda processuale secondo il regime effettivamente applicabile; tuttavia tale riqualificazione non può superare un termine di improcedibilità già maturato.
- Le questioni ulteriori dedotte dalla difesa, ove assorbite dalla declaratoria di improcedibilità, non richiedono esame nel merito.
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