Sentenza del 22/03/2022 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Istanza ai sensi dell'art. 1, comma 537, della l. 228/2012 - Termine - Annullamento di diritto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccertato il mancato provvedimento/risposta entro 220 giorni, il giudice ha sancito l'annullamento di diritto delle partite indicate nell'istanza e l'automatico discarico dei ruoli. In pratica le somme/ruoli contestati sono stati considerati annullati e non più esigibili a carico del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione un'istanza ex art. 1, comma 537, L. 228/2012 chiedendo l'annullamento di specifiche partite/ruoli. L'Amministrazione non ha risposto entro il termine di 220 giorni previsto dalla norma; la mancata risposta dà luogo, per disciplina normativa e giurisprudenziale, all'annullamento di diritto delle partite indicate e al relativo discarico automatico dei ruoli.
Norme richiamate
L. n. 228/2012, art. 1, comma 537
La norma prevede che l'istanza del contribuente per l'annullamento del ruolo se non venga riscontrata dall'ente entro 220 giorni determina l'annullamento di diritto delle partite indicate e il discarico automatico dei ruoli.
Cass. civ., n. 28354/2019
La giurisprudenza di legittimità conferma che la mancata risposta entro il termine previsto comporta l'annullamento automatico/di diritto delle partite indicate nell'istanza.
Massime di principio
- Se l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si pronuncia entro 220 giorni su un'istanza ex art. 1, comma 537, la richiesta si intende accolta e le partite indicate sono annullate di diritto con discarico automatico dei ruoli.
- L'effetto automatico riguarda le sole partite espressamente indicate nell'istanza; è importante che la richiesta sia chiara e identificativa delle somme/ruoli contestati.
- Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ente; il contribuente dovrebbe conservare prova dell'avvenuta trasmissione/avvenuta ricezione.
- Se l'Amministrazione adotta invece un provvedimento motivato entro il termine, l'annullamento automatico non opera e il provvedimento sarà valutabile in sede giurisdizionale.
- In caso di inadempimento dell'ente (mancata cancellazione nonostante il termine), il contribuente può agire per ottenere il riconoscimento dell'annullamento e il discarico effettivo, richiedendo eventualmente l'esecuzione del provvedimento di annullamento di diritto.
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