Tribunale, Sentenza T-70/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 12 May 2021. — Metamorfoza d.o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark MUSEUM OF ILLUSIONS – Earlier EU figurative mark MUSEUM OF ILLUSIONS – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 95 of Regulation 2017/1001. — Case T-70/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del segno "MUSEUM OF ILLUSIONS" per rischio di confusione con un marchio anteriore omonimo. Pur riconoscendo che i servizi erano identici o simili e che i segni erano foneticamente e concettualmente identici, il Tribunale considera descrittiva l’espressione comune e attribuisce al marchio anteriore una debole distintività. La prima censura è dichiarata inammissibile perché rivolta contro la decisione della Divisione di opposizione, non contro quella della commissione di ricorso.
Marchio UE "MUSEUM OF ILLUSIONS": annullamento della decisione EUIPO per insussistenza del rischio di confusione tra segni figurativi omonimi in presenza di elementi verbali descrittivi e debole distintività del marchio anteriore.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di opposizione basato su un marchio UE anteriore figurativo contenente l’espressione "museum of illusions", il segno richiesto possa essere registrato alla luce dell’articolo 8(1)(b) del regolamento sui marchi dell’Unione, e se il Tribunale possa riesaminare anche censure rivolte alla decisione della Divisione di opposizione quando il ricorso è diretto contro la decisione della commissione di ricorso; in particolare, se l’espressione comune ai segni sia descrittiva e quindi dotata di debole distintività, con conseguente esclusione del rischio di confusione.
Principio di diritto
In un’opposizione tra marchi UE figurativi contenenti la medesima espressione verbale, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’impressione d’insieme, del carattere distintivo dei componenti e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Se l’elemento verbale comune è descrittivo dei servizi e il marchio anteriore ha soltanto debole distintività, le somiglianze fonetiche e concettuali che ne derivano incidono poco sulla valutazione complessiva e non bastano a fondare un rischio di confusione. Inoltre, nel ricorso contro la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale dichiara inammissibili censure che colpiscono solo la decisione della Divisione di opposizione e non la decisione impugnata.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009
Marchio UE "MUSEUM OF ILLUSIONS" e opposizione per rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Metamorfoza d.o.o. avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019, adottata in un procedimento di opposizione fondato su un marchio UE anteriore figurativo recante l’espressione "museum of illusions". La controversia attiene alla registrazione di un marchio figurativo per servizi della classe 41, in particolare servizi museali ed educativi legati all’ottica e all’olografia.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE era stata depositata il 29 settembre 2017 e pubblicata il 25 ottobre 2017. Tiesios kreivės aveva proposto opposizione il 9 novembre 2017, basandosi su un marchio UE figurativo anteriore registrato per una vasta gamma di servizi di intrattenimento, educazione e musei in classe 41.
La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e rifiutato la registrazione per tutti i servizi richiesti, ritenendo integrato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi dell’Unione. La commissione di ricorso aveva confermato tale esito con la decisione impugnata.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorso si articolava, in sostanza, in due censure:
- la prima, relativa alla pretesa violazione dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001 e alla falsa applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, perché la Divisione di opposizione avrebbe esaminato l’opposizione sulla base della lettera b) benché l’opponente avesse invocato la lettera a);
- la seconda, relativa all’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione della somiglianza tra i segni e del rischio di confusione.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda era stata presentata il 29 settembre 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009;
- l’articolo 95 del regolamento 2017/1001, che limita l’esame di EUIPO ai fatti, prove e argomenti presentati dalle parti;
- l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che attribuisce al Tribunale il sindacato sulle decisioni delle commissioni di ricorso;
- gli articoli 46 e 66-71 del regolamento 2017/1001, sul procedimento di opposizione e sul ricorso interno;
- l’articolo 12 del regolamento n. 207/2009, richiamato dal ricorrente in relazione all’uso descrittivo del segno.
Inammissibilità della prima censura
Il Tribunale dichiara inammissibile il primo motivo. Osserva che il proprio controllo riguarda la legittimità della decisione della commissione di ricorso, non quella della Divisione di opposizione. Poiché il ricorrente contesta in sostanza solo il modo in cui la Divisione di opposizione aveva trattato la domanda, senza mettere realmente in discussione la motivazione della decisione impugnata, la censura non può essere esaminata nel merito.
Il Tribunale aggiunge che, pur dovendo interpretare i motivi in base alla loro sostanza, ciò è possibile solo se essa risulta con sufficiente chiarezza dal ricorso. Nel caso di specie, il motivo non era formulato in modo sufficientemente chiaro e preciso per poter essere ricondotto a una censura della decisione della commissione di ricorso.
Esame del rischio di confusione
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama i principi consolidati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b):
- il rischio di confusione va apprezzato globalmente;
- occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta dai segni e dal loro carattere distintivo e dominante;
- sussiste rischio di confusione quando il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate;
- la valutazione è interdipendente: un elevato grado di somiglianza tra i segni può compensare una minore somiglianza tra i servizi e viceversa.
Il Tribunale conferma che i servizi interessati sono identici o simili e che il pubblico di riferimento è composto dal grande pubblico e da professionisti, con livello di attenzione variabile da medio ad alto. Conferma anche che, sul piano fonetico e concettuale, i segni sono identici, mentre sul piano visivo sono simili in misura da bassa ad media.
Carattere distintivo dell’elemento comune "museum of illusions"
Il nucleo della motivazione sta però nella rivalutazione dell’elemento verbale comune. Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva attribuito eccessivo peso all’elemento testuale, ritenendolo dominante e distintivo. In realtà:
- una parte non trascurabile del pubblico greco non comprenderà il termine inglese "illusions";
- tuttavia, per tale parte del pubblico, l’espressione complessiva "museum of illusions" sarà percepita come indicazione di un museo di un certo tipo o dedicato a un certo tema;
- pertanto, la locuzione è descrittiva dei servizi museali di cui trattasi.
Ne deriva che l’espressione ha un debole carattere distintivo intrinseco, sia per il pubblico che non capisce il termine inglese, sia a fortiori per quello che lo comprende. Il Tribunale critica espressamente il metodo della commissione di ricorso, che aveva analizzato il carattere distintivo delle singole parole anziché dell’espressione complessiva.
Peso degli elementi figurativi
Il Tribunale rileva inoltre che, poiché l’elemento verbale è descrittivo e debolmente distintivo, non può essere considerato automaticamente dominante. Nei due segni, gli elementi figurativi assumono un ruolo significativo:
- nel marchio richiesto, il simbolo grafico superiore è più grande dell’espressione verbale e ne costituisce il primo elemento;
- nel marchio anteriore, il quadrato giallo brillante e la raffigurazione degli occhi contribuiscono in modo rilevante all’impressione d’insieme.
Per questo motivo, nessuno degli elementi dei segni avrebbe dovuto essere qualificato come dominante o più distintivo degli altri.
Confronto tra i segni
Sul piano visivo il Tribunale ridimensiona la somiglianza affermata dalla commissione di ricorso, poiché le differenze figurative sono significative e l’espressione comune attira solo limitatamente l’attenzione del pubblico, essendo descrittiva. La somiglianza visiva è quindi bassa, eventualmente media, e non sopra la media.
Sul piano fonetico, invece, i segni sono correttamente considerati identici, poiché la pronuncia segue gli elementi verbali comuni e gli elementi figurativi non incidono sulla percezione sonora.
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma l’identità concettuale: entrambi i segni evocano un museo dello stesso tipo o, per la parte di pubblico che comprende l’espressione, un "museo delle illusioni". Gli elementi figurativi non sono idonei a mutare tale messaggio concettuale, ma semmai lo rafforzano.
Distintività del marchio anteriore
Poiché nessuna delle parti contestava espressamente la valutazione della commissione di ricorso sulla distintività del marchio anteriore, il Tribunale la riesamina comunque, trattandosi di un elemento essenziale della valutazione del rischio di confusione. Conclude che il marchio anteriore non ha distintività normale, ma un grado di distintività intrinseca basso, perché la locuzione comune è descrittiva dei servizi museali e gli elementi figurativi non ne modificano sostanzialmente la percezione.
Valutazione globale e decisione finale
Nella valutazione complessiva, il Tribunale considera congiuntamente:
- la somiglianza dei servizi, identici o simili;
- il livello di attenzione del pubblico, medio o alto;
- la somiglianza fonetica e concettuale, ma con origine in un elemento descrittivo;
- la bassa distintività del marchio anteriore.
Poiché le somiglianze derivano essenzialmente da un elemento descrittivo e il marchio anteriore gode di una protezione più limitata, il Tribunale ritiene che non sussista rischio di confusione. La commissione di ricorso avrebbe quindi dovuto concludere in senso opposto.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché il ricorrente non aveva chiesto la condanna dell’EUIPO alle spese.
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