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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32259/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/03/2021 con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendola inammissibile. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sul fatto che l'istante, pur avendo dichiarato un reddito annuo del nucleo familiare di euro 5.524,00 per due persone, risultava già condannata per delitti in materia di stupefacenti, il che avrebbe fatto sorgere fondati motivi per presumere l'esistenza di redditi superiori ai limiti di legge e, inoltre, l'istante non avrebbe spiegato come potesse far fronte alle spese di mantenimento e dell'abitazione. Con ricorso per cassazione si lamentava violazione di legge (artt. 74, 75, 76, 79, 96 D.P.R. n.115/2002) e falsa applicazione delle norme, contestando l'ingerenza del giudice nell'esame dell'autocertificazione e l'uso di congetture in assenza di riscontri oggettivi; la difesa richiamava anche la sentenza della Corte Costituzionale n.139/2010 che ha censurato l'irrevocabilità della presunzione di reddito per soggetti già condannati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente applicato il Testo Unico n.115/2002 e la giurisprudenza di legittimità: l'autocertificazione ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della sua attendibilità senza riscontri oggettivi, dovendosi limitare a verificare i redditi esposti e, in caso di sospetti, trasmettere gli atti all'ufficio finanziario per accertamenti. Il rigetto si fondava su congetture personali e su una presunzione non motivata che i precedenti penali implicassero redditi illeciti; ciò integra mancanza di motivazione e violazione di legge. Pertanto il provvedimento è stato annullato e rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico sul gratuito patrocinio)

    Le norme (artt. 74, 75, 76, 79, 96) disciplinano i requisiti e la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La giurisprudenza interprete attribuisce all'autocertificazione valore probatorio iniziale e impone al giudice di limitarsi a verificare i redditi dichiarati, rimandando eventuali accertamenti all'ufficio finanziario; il giudice non può rigettare l'istanza basandosi su valutazioni soggettive senza riscontri.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.139/2010

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.76, comma 4-bis, nella parte in cui non ammetteva la prova contraria per i soggetti già condannati: i precedenti penali non possono determinare una presunzione irrebuttabile di reddito superiore ai limiti per il gratuito patrocinio.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez.4, n.10512/2021; Sez.4, n.53356/2016)

    La giurisprudenza costante afferma che l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e che il giudice non può sindacarne l'attendibilità senza elementi oggettivi; in presenza di sospetti il giudice deve inviare gli atti all'ufficio finanziario per verifiche e non procedere a immediato rigetto.

Massime di principio

  • L'autocertificazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio ha valore probatorio iniziale: il giudice non può disconoscerla senza riscontri oggettivi.
  • I precedenti penali non costituiscono di per sé prova che il reddito superi i limiti: occorre motivazione concreta e la possibilità per l'interessato di fornire prova contraria.
  • In presenza di dubbi sul reddito dichiarato, la corretta prassi è inviare l'istanza all'ufficio finanziario per accertamenti, non rigettarla sulla base di congetture o deduzioni personali.
  • La motivazione del provvedimento deve poggiare su massime di esperienza o su elementi di fatto e di prova; le deduzioni soggettive prive di riscontro configurano vizio di motivazione e violazione di legge.
  • Se il giudice di merito travalica il limite del controllo dell'autocertificazione o adotta valutazioni non motivate, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame.

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