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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9917/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 19/05/2023 perché, dopo la condanna in primo grado di De Silva per riciclaggio, la Corte d'appello ha riqualificato il fatto quale concorso in truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis c.p.), dichiarandolo estinto per prescrizione e revocando le statuizioni civili e la confisca. L'attrice ha denunciato: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte d'appello ha fornito una motivazione sommaria (tre righe) e si è limitata a riferire argomentazioni della difesa non adeguatamente confutate; (ii) violazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che la monetizzazione degli assegni avvenne dopo la consumazione della truffa e pertanto non poteva integrare una forma di concorso nel reato presupposto, ma doveva essere qualificata come riciclaggio, con conseguente mantenimento della responsabilità civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile con riferimento agli effetti civili nei confronti di Adriano De Silva. Ha ritenuto che la riqualificazione operata dalla Corte d'appello fosse motivata in modo apodittico e insufficiente: la semplice monetizzazione successiva al perfezionamento della truffa non prova il concorso nel reato presupposto senza argomentazione sul previo accordo o contributo anteriore, e la condotta è compatibile con la fattispecie di riciclaggio. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata nei soli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello per il nuovo giudizio sulle questioni civili, fermo restando gli effetti penali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.; art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    La sentenza di primo grado aveva qualificato la condotta di De Silva come riciclaggio; la Cassazione richiama la distinzione tra il reato presupposto e le successive operazioni di 'monetizzazione' che, se successive e prive di contributo alla consumazione del reato, qualificano il fenomeno come riciclaggio e non come concorso nel reato presupposto.

  • art. 110 c.p.; art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche)

    La Corte d'appello aveva riqualificato la condotta in concorso nella truffa aggravata; la Cassazione ha ritenuto che la mera monetizzazione post factum non dimostri di per sé il concorso, a meno che non emerga un apporto materiale o un accordo antecedente alla consumazione del reato.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti)

    Tale norma riguarda la condanna confermata in appello nei confronti di Mancini per reati fiscali connessi alle fatture inesistenti; la pronuncia di Cassazione non ha modificato la posizione penale di Mancini.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»

    La Corte ha chiarito che la disposizione si applica solo alle impugnazioni in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; non essendo applicabile al caso di specie, la Cassazione ha proceduto secondo la disciplina prevalente annullando la decisione penale limitatamente agli effetti civili e disponendo il rinvio al giudice civile.

  • art. 622 c.p.p. (annullamento ai fini dell'accertamento della responsabilità civile)

    Sulla base di tale norma la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di De Silva limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Massime di principio

  • La parte civile ha legittimazione ad impugnare le sentenze che estinguono il reato per prescrizione quando lamentino errata applicazione della norma o carenza nella valutazione della responsabilità civile.
  • La mera effettuazione di atti di 'monetizzazione' successivi alla consumazione di un reato presupposto è, in linea di principio, compatibile con la fattispecie di riciclaggio e non prova automaticamente il concorso nel reato presupposto: per integrare il concorso è necessaria prova di un contributo antecedente o contemporaneo alla commissione del reato o di un accordo volto alla consumazione dell'illecito.
  • La riqualificazione giuridica operata dal giudice d'appello richiede motivazione rafforzata e sequenziata: non è sufficiente un'affermazione apodittica che leghi un comportamento successivo al concorso senza argomenti che dimostrino il nesso temporale e causale necessario.
  • Quando la nuova disciplina processuale (art. 573, comma 1-bis c.p.p.) non è applicabile, la Corte di Cassazione può annullare una sentenza penale limitatamente agli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, per tutelare gli interessi civili è opportuno raccogliere e documentare elementi che dimostrino: (i) l'accordo o il contributo precedente del soggetto 'riciclante' alla realizzazione del reato presupposto; oppure (ii) che la sua condotta non è mera distrazione/impiego posteriore delle somme, ma ha inciso concretamente sulla consumazione del reato originario.

Testo integrale

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