Sentenza n. 545/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale del 27.10.2024, senza numero, relativo al ritiro cautelativo delle armi e del relativo munizionamento di proprietà del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, collegati, connessi e conseguenti, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelativo delle armi da fuoco e del relativo munizionamento, adottato dopo il porto di un fucile da caccia con licenza scaduta
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui, al termine di una battuta di caccia, i Carabinieri hanno ritirato cautelativamente le armi e le munizioni detenute presso il domicilio, dopo avere accertato che la licenza di porto di fucile era scaduta. Con il primo motivo ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 39 TULPS e dell’art. 13 l. n. 689/1981, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto e sviamento, sostenendo che il ritiro cautelativo costituirebbe un sequestro amministrativo non utilizzabile quando fosse stato contestato anche un illecito penale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS, difetto del presupposto e sviamento, sostenendo che la propria buona condotta e affidabilità nell’uso delle armi escludessero il provvedimento e che l’atto fosse illegittimo per l’assenza di un termine finale di efficacia. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 39 TULPS, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento, lamentando che il ritiro fosse fondato soltanto sul porto del fucile con licenza scaduta, senza valutazione della personalità e della pericolosità del detentore, e fosse sproporzionato. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultava avviato il successivo procedimento di merito volto a verificare l’eventuale adozione del divieto definitivo di detenzione delle armi, ma ha osservato che il ricorrente non aveva contestato tale inerzia mediante azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il ritiro previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS come misura cautelare diretta a prevenire il pericolo di uso improprio delle armi. Per la sua adozione non è necessaria la piena prova della pericolosità del soggetto, essendo sufficienti indizi che rendano opportuno il ritiro; nel caso concreto, tale elemento indiziario era costituito dal porto del fucile in assenza di una licenza valida. La misura non è preclusa dalla contestazione di un eventuale reato, perché può risultare necessaria anche in tale situazione, e non richiede la previa applicazione del sequestro amministrativo disciplinato dall’art. 13 l. n. 689/1981. La valutazione completa della buona condotta, dell’affidabilità e dell’idoneità all’uso delle armi appartiene al successivo procedimento di merito relativo all’eventuale divieto definitivo di detenzione ai sensi dell’art. 39, comma 1, TULPS, non alla fase cautelare. È legittima anche l’assenza di un termine finale espresso: pur essendo temporanea, la misura non cessa automaticamente per il mero decorso del tempo, ma resta efficace sino all’accertamento amministrativo del venir meno delle esigenze cautelari nell’ambito del procedimento di merito. Il TAR ha comunque affermato il dovere dell’Amministrazione di avviare e concludere tale procedimento, precisando che l’inerzia può essere sollecitata e contestata con l’azione avverso il silenzio. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, TULPS
Disciplina il procedimento di merito finalizzato a verificare i presupposti per l’eventuale divieto definitivo di detenzione delle armi; la valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del detentore deve essere compiuta in tale procedimento.
art. 39, comma 2, TULPS
Consente il ritiro cautelativo delle armi quando sussistano indizi idonei a rendere opportuno prevenire il pericolo di un uso improprio; non richiede la piena prova della pericolosità del detentore.
art. 13 l. n. 689/1981
La disciplina del sequestro amministrativo non impedisce l’adozione del ritiro cautelativo delle armi previsto dall’art. 39 TULPS, neppure quando sia stata contestata anche la commissione di un reato.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’inerzia dell’Amministrazione nell’avviare o concludere il procedimento di merito può essere contestata mediante ricorso avverso il silenzio.
Massime di principio
- Il ritiro cautelativo delle armi previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS è una misura preventiva autonoma, adottabile per prevenire il pericolo di uso improprio delle armi anche quando sia stata contestata al detentore la commissione di un reato.
- Per l’adozione del ritiro cautelativo non occorre la piena prova della pericolosità o dell’inaffidabilità del detentore: è sufficiente la presenza di indizi che rendano ragionevole e opportuno il temporaneo ritiro delle armi.
- Il porto di un’arma con licenza scaduta costituisce un elemento indiziario sufficiente a giustificare il ritiro cautelativo, senza che l’Amministrazione debba svolgere nella fase cautelare la completa valutazione della personalità, della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto.
- La temporaneità del ritiro cautelativo non impone necessariamente l’indicazione di un termine finale fisso e non determina la cessazione automatica della misura per il mero decorso del tempo; la cessazione richiede l’accertamento amministrativo del venir meno delle esigenze cautelari nel successivo procedimento di merito.
- Dopo il ritiro cautelativo, l’Amministrazione ha il dovere di avviare e concludere il procedimento volto a verificare l’adozione del divieto definitivo di detenzione delle armi; l’inerzia può essere contestata con l’azione avverso il silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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