Sentenza n. 534/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 63 del 28 luglio 2022, recante ordine di sospensione dei lavori in corso sull’immobile identificato nel locale catasto al foglio n. 29, mappale n. 1263, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la dichiarazione della ricorrente attestava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale n. 63 del 28 luglio 2022, recante ordine di sospensione dei lavori su un immobile catastalmente identificato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la sospensione dei lavori in corso sull’immobile indicato in ricorso, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata l’11 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio integra, se ritenuta attendibile e riferita alla domanda proposta, una sopravvenuta carenza di interesse che comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio qualora il giudice ravvisi giusti motivi.
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