Cassazione Penale, Sentenza n. 26195/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione fondata principalmente sulla nullità del procedimento di appello per difetto di notifica al destinatario: l'avviso di fissazione dell'udienza di appello fu notificato solo al difensore di ufficio il 26/05/2022 ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., prima che la Corte avesse verificato l'inidoneità del domicilio dichiarato (verificata soltanto il 10/06/2022). Per tale ragione l'imputato rimase privo della possibilità di nominare un difensore di fiducia o di compiere scelte processuali. Sono altresì dedotti motivi sul merito (mancanza del dolo di ricettazione e mancata consapevolezza della natura illecita della cosa), che però sono stati assorbiti dalla decisione sul vizio processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza esclusivamente al difensore di ufficio è risultata insufficiente poiché la Corte non aveva ancora accertato l'inidoneità del domicilio dichiarato. La tempestiva eccezione della difesa è stata ritenuta valida. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per la prosecuzione del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La norma consente la notifica al difensore domiciliatario, ma la Corte ha interpretato che tale notifica è valida solo se sussiste la certezza che il domicilio indicato sia idoneo; se la Corte non ha ancora accertato l'inidoneità del domicilio e non ha notificato validamente all'imputato, si lede il contraddittorio e la possibilità dell'imputato di nominare un difensore di fiducia.
art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Articolo richiamato dalla difesa tra le norme processuali attinenti alla celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato; nel caso concreto la Cassazione non ha ritenuto necessario decidere sul suo specifico rilievo poiché ha accolto il ricorso per vizio di notifica previsto dall'art. 161.
art. 179, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle notificazioni e alla conoscenza dell'atto; la Cassazione ha fatto prevalere la regola di garanzia del contraddittorio e della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza citata per affermare che, quando sussiste un vizio processuale relativo alla notificazione e l'atto è documentato in atti, la Corte può accedere alla documentazione anche in sede di legittimità per valutare la sussistenza del vizio; tale principio è stato richiamato per esaminare la documentazione prodotta dalla difesa.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'avvocato domiciliatario è valida solo se è certo che il domicilio sia effettivamente idoneo e che l'imputato abbia effettiva conoscenza; in caso contrario la notifica può essere viziata e compromettere il contraddittorio.
- Se l'imputato si è trasferito e risulta un domicilio conosciuto diverso, la Corte dovrebbe effettuare la notifica anche presso il nuovo domicilio o comunque assicurarsi della conoscenza dell'atto prima di procedere in sua assenza.
- La tempestiva eccezione difensiva sulla nullità della notificazione è rilevante e può portare all'annullamento della sentenza impugnata; dunque le questioni di regolarità delle notifiche devono essere sollevate senza indugio.
- Quando la violazione riguarda regole fondamentali del contraddittorio (notifiche e conoscenza del processo) la Suprema Corte tende ad annullare la decisione senza rinvio e a disporre la restituzione degli atti per la prosecuzione del giudizio, lasciando alla Corte di merito la rinnovazione o l'integrazione dell'istruttoria.
- I profili di merito (es. accertamento del dolo) possono rimanere assorbiti se il vizio processuale è ritenuto decisivo; pertanto, in casi analoghi, è spesso prioritario verificare la regolarità delle notifiche prima di affrontare la valutazione probatoria sul fatto.
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