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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33552/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'aggiudicazione provvisoria di un ramo d'azienda costituito da un complesso turistico-alberghiero nell'ambito di una procedura fallimentare. L'aggiudicataria otteneva l'autorizzazione al pagamento rateale del prezzo, ma dopo avere versato una prima rata non riusciva a pagare il saldo nei termini, anche prorogati. Il giudice delegato dichiarava quindi la decadenza dall'aggiudicazione, incamerava la cauzione a titolo di multa e, con successivo decreto integrativo, disponeva anche l'incameramento della prima rata. Il tribunale rigettava il reclamo proposto dall'aggiudicataria contro i decreti successivi. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 132 c.p.c., 26 l. fall., 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., sostenendo che il primo decreto del giudice delegato avesse implicitamente rigettato anche la domanda di incameramento della rata già versata e che quindi il curatore avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento, non potendo il giudice delegato integrarlo successivamente. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 587 c.p.c., dell'art. 107 l. fall. e dell'ordinanza di vendita, sostenendo che il disciplinare prevedeva solo la perdita della cauzione, non anche delle rate già corrisposte, e che comunque il mancato saldo era dovuto alla crisi di liquidità connessa all'emergenza COVID-19.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché il decreto del giudice delegato non aveva necessariamente deciso sull'incameramento della rata già versata e, soprattutto, i provvedimenti resi ex artt. 25 l. fall. e 587 c.p.c. non sono sentenze passate in giudicato, sicché possono essere integrati d'ufficio dal giudice per ciò che non hanno espressamente disciplinato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: da un lato perché proponeva una diversa interpretazione delle clausole del programma di liquidazione e dell'ordinanza di vendita, non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici; dall'altro perché la deduzione sull'imputabilità del mancato pagamento alla situazione pandemica era questione mista di fatto e di diritto non risultante devoluta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il decreto impugnato è stato ritenuto ricorribile per cassazione perché ha deciso una controversia tra parti contrapposte su diritti patrimoniali senza ulteriori mezzi di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere l'asserita omissione di pronuncia del giudice delegato.

  • art. 26 l. fall.

    Norma sulla reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato richiamata nella censura e nel controllo del provvedimento impugnato.

  • art. 587 c.p.c.

    La Corte evidenzia che, nei limiti della compatibilità, disciplina la decadenza dell'aggiudicatario e gli effetti sul prezzo già versato; i relativi decreti non sono sentenze passate in giudicato e possono essere integrati dal giudice.

  • art. 177 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia fatto una specifica applicazione autonoma.

  • art. 25, primo comma, n. 2, l. fall.

    È richiamato insieme all'art. 587 c.p.c. per qualificare i decreti del giudice delegato come provvedimenti non assimilabili a sentenze irrevocabili.

  • art. 107 l. fall.

    La Corte richiama il principio per cui, anche nelle procedure competitive, la vendita è disciplinata dal codice di procedura civile nei limiti della compatibilità; la norma, come modificata, prevede espressamente il richiamo all'art. 587 c.p.c.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro del sindacato di legittimità sull'interpretazione delle clausole dell'ordinanza di vendita e del programma di liquidazione.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    Le clausole negoziali o assimilate possono essere censurate in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • d.l. n. 83/2015

    È richiamato per evidenziare che la disciplina dell'art. 107 l. fall. modificata è applicabile anche alle procedure pendenti.

  • l. n. 132/2015

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2015, richiamata per l'applicabilità della disciplina riformata.

Massime di principio

  • Nei provvedimenti del giudice delegato adottati nell'ambito della liquidazione fallimentare e della vendita ex art. 587 c.p.c. non opera un giudicato assimilabile a quello delle sentenze: il giudice può integrare o completare il contenuto del decreto per quanto non espressamente deciso.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire all'interpretazione del giudice di merito delle clausole del programma di liquidazione o dell'ordinanza di vendita una diversa lettura dei testi, salvo specifica denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.
  • La deduzione di una causa non imputabile dell'inadempimento, quando implica accertamenti fattuali non devoluti nei gradi di merito, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione.
  • Nelle procedure competitive fallimentari la disciplina codicistica della vendita forzata si applica nei limiti della compatibilità, con espresso richiamo all'art. 587 c.p.c. quando previsto dall'art. 107 l. fall.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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